Promotori finanziari – Presto, iscrivetevi!

Manca ormai poco all’inizio delle prime sessioni di esame, per chi desidera approdare nel mondo dei promotori finanziari. Le scadenze, come sempre, rimangono condizione preliminare da rispettare ai fini di un corretto approccio alla prova.

Le domande di ammissione alla prima sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari, indetta da APF lo scorso 30 gennaio, devono essere consegnate entro il 28 febbraio.

Nel bando annuale di indizione della prova valutativa, sono riportati i requisiti di ammissione, le materie d’esame, i criteri di valutazione della prova, nonché la data, la sede e le modalità di svolgimento di quest’ultima. Al fine di maggiore chiarezza, riportiamo in seguito i principali requisiti della domanda di ammissione, presenti nell’albo. Non resta quindi che prepararsi a dovere

Art. 4
(Domanda di partecipazione)
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle
norme vigenti in materia di autocertificazione:
1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
2) luogo e data di nascita;
3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
4) il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,
rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell’11 novembre 1998.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono specificare la sede preferenziale e una sede
di riserva alternativa presso cui sostenere la prova valutativa, nel caso in cui la struttura della sede
prescelta non abbia sufficiente capacità ricettiva in considerazione del numero degli iscritti alla
prova.

3. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare quietanza comprovante l’effettuato
versamento a titolo di rimborso spese di Euro 75,00 stabilito ai sensi degli articoli 23 e 45 del
regolamento di organizzazione e attività dell’APF. Le informazioni riguardanti le modalità di
pagamento del suddetto rimborso spese sono disponibili sul portale web dell’APF all’indirizzo
www.albopf.it o presso gli uffici delle Sezioni territoriali.
Il versamento è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa venga revocata per
motivi imputabili all’APF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(«Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, che ne facciamo
documentata richiesta nella domanda di partecipazione ovvero successivamente, nel caso di
patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti nella lettura dei
quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell’amministrazione che non sia in grado di
dare loro suggerimenti. Per i predetti candidati portatori di handicap il tempo a disposizione per lo
svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti.

5. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.

6. La domanda di partecipazione alla prova valutativa può essere compilata tramite apposito
modulo disponibile sul portale web dell’APF all’indirizzo www.albopf.it. o redatta in conformità
allo stesso.
 

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