I consulenti non sono intermediari

Qualche giorno fa avevamo ricevuto una interessante mail da parte di un lettore, che poneva chiare domande sul nascente albo del consulenti, e sulla influenza sullo stesso da parte delle modifiche normative relative alle srl e spa. Avevamo avuto modo di sentire l’opinione di Luca Mainò, associato Nafop. Ora è la volta della autorevole voce di Giannina Puddu, presidente di Assofinance, che da sempre si è battuta per rimuovere l’oneroso obbligo di costituirsi in sim. Riportiamo le risposte ai quesiti, in allegato ad una riflessione complessiva sulla questione, rilasciata dalla stessa Puddu.

Domande:

– quali requisiti patrimoniali (capitale minimo) dovranno, presumibilmente, avere le SRL per essere autorizzate a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti?
– quali requisiti dovranno avere gli esponenti aziendali? (amministratori, direttori generali)
– quali requisiti dovranno avere i soci?
– sarà necessaria la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione o di un revisore dei conti?

Risposta per il lettore:
 
1.    crediamo che i soci dovranno avere requisiti di onorabilità;
2.    crediamo che gli esponenti aziendali dovranno avere requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità;
3.    crediamo che alle srl sarà chiesto un requisito patrimoniale;
4.    crediamo che un socio potrebbe essere dipendente/collaboratore della srl;
5.    non crediamo sia utile la certificazione dei bilanci.

Stante la situazione attuale, le risposte date sono in linea con la visione ASSOFINANCE della futura operatività delle srl.
La nuova battaglia AssoFinance sarà la battaglia delle regole, affinchè queste non ostacolino l’attività ma siano finalizzate all’affermazione, in Italia, della consulenza oggettiva come tutela sistematica e preventiva del risparmio. Concludendo: le domande del lettore, per ciò che riguarda le srl, non hanno, al momento,  risposte certe. Ciò che è certo è che le srl chiedono di essere sottoposte a regole e controlli. ASSOFINANCE ha già offerto il suo contributo attivo per la scrittura delle regole premettendo che chi eroga consulenza oggettiva non svolge attività di intermediazione ma attività di tipo intellettuale.
In una definizione ampia dell’intermediario finanziario si legge: “si definiscono intermediari finanziari tutte le imprese che svolgono l’attività di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di fondi finanziari…” [FINANZA dizionari del Sole 24 ore].
Il compenso dell’intermediario è dato dalla commissione di intermediazione.
Possiamo affermare che l’impresa-consulente abbia, come suo scopo, quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta? No. Questo è il compito degli intermediari finanziari. L’impresa-consulente entra nel mercato in qualità di supervisore tecnico, non per promuovere l’incontro tra la “domanda” e “l’offerta”, ma per curare che la “domanda” di strumenti d’investimento finanziario” fatta dal risparmiatore, incroci, correttamente, “l’offerta”. Il compenso dell’impresa-consulente è dato da una parcella. Le procedure di una srl di consulenza e le sottostanti regole dovranno ispirarsi a tale caratterizzazione.

Giannina Puddu

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