Promotori Finanziari – La linea dura di Consob e APF

Non c’è tregua per i promotori finanziari. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la notizia relativa alla circolare inviata dalla Consob a Abi, Anasf, Assoreti e Assosim, nella quale veniva segnalato che il mancato pagamento del contributo di vigilanza si traduce, dopo 45 giorni, con la cancellazione dall’albo (La Consob non ammette distrazioni).

A seguire abbiamo ricevuto diverse mail, tutte simili nei toni: “decisione eccessiva”, “troppa rigidità”, “perché pagare” e “dove sono le nostre associazioni?“.

Oggi i promotori hanno trovato un’altra sorpresa, del tutto analoga a quella firmata da Lamberto Cardia, sul sito dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari (APF): “Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DIN/DAF/9022277 del 12-3-2009, si porta ulteriormente all’attenzione dei promotori la circostanza che l’art. 102, al comma 1, del Regolamento Intermediari, in vigore dal 1° gennaio del corrente anno, indica tra le cause di cancellazione dall’Albo dei promotori finanziari, oltre al mancato pagamento del contributo di vigilanza stabilito dalla Consob, anche il «mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo» (contributo quota annuale)”.
Parafrasando un vecchio proverbio: “Consob e APF non ammettono ignoranza”.

Nella comunicazione n.53 dello scorso 20 marzo 2009 il presidente dell’APF Giovanna Giurgola Trazza ha precisato che “a) anche il mancato pagamento del contributo quota annuale stabilito dall’APF comporterà l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo nei confronti di tutti i promotori che risulteranno non aver versato il contributo nel termine di 45 giorni naturali e consecutivi (30 maggio) dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento (15 aprile); b) tale procedimento si concluderà con la cancellazione dei promotori interessati in tutti i casi in cui risulterà accertato il mancato pagamento del contributo entro il termine sopra indicato; c) per effetto di ciò, eventuali pagamenti effettuati successivamente al predetto termine non incideranno sugli esiti del procedimento che si concluderà comunque con la cancellazione dei promotori interessati. In merito si ritiene altresì utile precisare che l’eventuale cancellazione per mancato pagamento del contributo non esime il promotore dall’obbligo di pagamento e non fa venire meno le conseguenze dell’accertato inadempimento.”.

Linea dura, quindi, da parte delle autorità. Ma una via d’uscita, nel caso dell’APF, sembra esserci. “Il promotore finanziario, se intende riprendere l’attività a seguito di cancellazione dall’Albo per l’omesso pagamento del contributo quota annuale, dovrà presentare all’APF domanda d’iscrizione e pagare il relativo contributo d’istruttoria nonché provvedere al saldo delle somme dovute per l’omesso pagamento”, naturalmente con gli interessi.

In allegato al presente articolo trovate le delibere 7 e 8 dell’APF, relativi al pagamento dei contributi
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