Consulenti – Vittoria finale per le srl

Fumata bianca dal senato. Nuntio vobis gaudium magnum habemus consulenza. Nessun emendamento relativo all’art 2 (18-ter), che prevede che anche le spa non sim e le srl di consulenza finanziaria siano ammesse all’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria, è stato presentato entro i termini previsti e, in data di ieri 26 maggio 2009, il ddl. 1082-B,  è stato definitivamente approvato con 136 voti a favore, 92 contrari e 4 astenuti.

Insomma dopo tante fatiche e lavori, finalmente il mondo delle spa e srl di consulenza può iniziare “ufficialmente”i festeggiamenti, insieme naturalmente a Assofinance (l’associazione nazionale più rappresentativa ed autorevole dei CF persone giuridiche), vincitrice morale e sostanziale di questa battaglia fortemente voluta. Una conquista che ha visto il plauso di tutti, compresa Nafop (l’associazione nazionale più rappresentativa e autorevole dei CF persone fisiche), e che sancisce quanto segue: le società di consulenza finanziaria indipendente non sim hanno la certezza giuridica della loro esistenza. Ma entriamo ora nel dettaglio della cronistoria e della normativa stessa.

Il senato aveva approvato in data 4 marzo 2009 l’Atto 1082 che conteneva, al capo II – art. 2 (società di Consulenza Finanziaria) , il nuovo art. 18 – ter che avrebbe seguito il 18 – bis nel dl 24 febbraio 1998, n 58. Ecco quanto riporta il nuovo 18-ter (società di consulenza finanziaria) approvato:
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attività di cui all’articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell’economia e delle finanze,sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell’albo di cui all’art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

Giunti alla fine di questo avventuroso film, non resta che attendere i catartici titoli di coda, ovvero la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni; la guerra è finita, canterebbero i Baustelle.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!