Usura: scende in campo Assorisp Protection

La nuova sezione è destinata a chi ha posizioni debitorie e vuole verificare se il tasso di interesse pagato sia valido o superi i limiti fissati dalla legge. Infatti si é potuto constatare che non sono pochi i casi di addebito di interessi superiori ai limiti di legge, malgrado la tolleranza del 50% del tasso medio indicato dal Ministero del Tesoro.

Questa sezione permetterà agli associati di ottenere l’appianamento o la riduzione della loro posizione debitoria, nei casi di richiesta di interessi esorbitanti dalle previsioni dei massimi legali, anche senza denunciare in sede penale il reato.
Infatti, quando il tasso d’interesse applicato ad es. per un finanziamento o per un mutuo, comprensivo di commissioni, spese ecc. é troppo alto e va oltre a quello legale, allora non é più dovuto nulla dal debitore: l’art. 1815 cod. civ., introdotto dall’art. 4 della l. 7 marzo 1996, n. 108, prevede che “se sono convenuti tassi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti interessi”.

In questi casi, quindi non solo per il futuro non deve essere pagato alcun interesse, ma, pure, per il passato, il soggetto ha diritto alla restituzione degli interessi pagati e non dovuti.

Chi addebita gli interessi deve allora attenersi con scrupolo ai c.d. “tassi soglia”, e chi li paga deve essere in grado di sapere se sta versando una cifra dovuta o meno. Oltre ai tassi soglia si configura anche il reato di usura, e questo può dar luogo anche ad una domanda di risarcimento del danno che potrebbe portare ad un’ulteriore miglioramento della esposizione debitoria.

A questo fine, per conteggiare in modo corretto se il tasso applicato sia o non sia usurario, Assorisp ha concluso una convenzione con studi di commercialisti che assicurano, a tariffe forfettarie e accessibili, una pronta risposta che tiene conto dei tassi rilevati dal legislatore e divisi per categorie omogenee di operazioni (questi tassi sono pubblicati ogni trimestre con decreto del Ministro del Tesoro).

Va infine segnalato che gli interessi possono essere usurari anche in altri casi, dove non viene superato il tasso soglia: questi casi andranno valutati di volta in volta, e ricorrono quando il debitore a cui sono chiesti gli interessi é in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Nella giurisprudenza segnaliamo che di recente é stato accertato che il tasso soglia, oltre al quale sono nulli gli interessi, si applica anche ai contratti (ad es. mutui) anteriori alla legge l. 7 marzo 1996, n. 108, e rende inefficaci dalla sua entrata in vigore i tassi che si pongono in contrasto (“Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con l’art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 d.lg. 1 settembre 1983 n. 385, e con l’art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia “ex nunc” rilevabile solo su eccezione di parte.” Cassazione civile , sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2140).”

Chi desidera approfondire i termini per l’associazione ad Assorisp, necessaria per accedere al nuovo servizio, può consultare il sito www.assorispprotection.it oppure tel.02.66703906.

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