Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la tutela delle minoranze

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle società per azioni, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

La nullità della S.p.A può essere pronunciata:

A: in mancanza di pluralità di fondatori
B: per mancata indicazione nell’atto costitutivo degli amministratori della società
C: quando manchi nell’atto costitutivo l’indicazione della sede sociale
D: per illiceità dell’oggetto sociale

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la tutela delle minoranze. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

In materia di tutela delle minoranze, a norma dell’articolo 126 bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58:

A: sono sempre e comunque ammesse integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea
B: i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque o dieci giorni, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare
C: i soci, per poter chiedere l’integrazione delle materie da trattare in assemblea, devono, anche congiuntamente, rappresentare almeno il cinquanta per cento più uno del capitale sociale
D: non sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno dopo che è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea

 

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