Consulenti Finanziari – Le Srl fanno slittare l'albo

L’Albo dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente è stato rinviato per la quarta volta, slittando al 31 dicembre 2009. In data 26 giugno 2009, il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il Decreto Legge “Provvedimenti anticrisi”, al cui articolo 23 è stato, appunto, previsto lo slittamento al 31 dicembre dei termini entro i quali verranno adottati i provvedimenti relativi all’art. 18bis del TUF (consulenti finanziari). 

Una comunicazione diffusa dalla Nafop, riferisce che, in sostanza, “tale periodo transitorio per i consulenti finanziari indipendenti in attività è stato posticipato alla fine di quest’anno; entro tale data riteniamo quindi possa essere operativo l’Albo dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente”.

Tale proroga è stata necessaria anche per l’inserimento nel Testo Unico della Finanza dell’art. 18ter, relativo alle persone giuridiche (Srl ed Spa) che potranno svolgere il servizio di consulenza in materia d’investimenti e verranno iscritte in un’apposita sezione del nuovo Albo. Il terzo punto dell’art. 18ter, infatti, afferma che “nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria”.

Secondo la Mifid l’attività di consulenza in materia di investimenti può essere svolta da persone fisiche iscritte ad apposito albo e da persone giuridiche, che a tutela degli investitori si era ritenuto opportuno far rientrare nell’albo delle sim, con apposita autorizzazione o già autorizzate alla consulenza come attività accessoria pre-Mifid. Per quanto riguarda la prima fattispecie, l’art.18bis comma 2 sancisce che “è istituito l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentite la Banca d’Italia e la Consob”.

Quanto alla seconda fattispecie, inoltre, l’art.18 comma 4 riferisce che “le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge”.

L’art. 18ter comma 1, però, specifica che “a decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”. In sostanza, promotori, agenti, dipendenti bancari, spa, srl e sim, non rimangono fuori dal nuovo Albo, ammesso che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. Infatti, “la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti” (art. 18bis comma1).

Secondo l’art. 18bis comma 5, sarà la Consob a disciplinare regolamenti, principi e modalità del nuovo Albo dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente. In particolare, l’Autorità dovrà preoccuparsi delle “regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati”.

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