Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con il rischio di finanziamento del terrorismo

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito degli swap, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

La cessione di uno swap su tassi di interesse, da parte di una persona fisica fiscalmente residente in Italia, può originare:

A: una plusvalenza imponibile
B: una plusvalenza esente
C: una plusvalenza imponibile soltanto per il 50%, in quanto esiste un’apposita agevolazione
D: una plusvalenza imponibile soltanto se di ammontare superiore a € 5.164,57, altrimenti è esente

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda il rischio di finanziamento del terrorismo. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, quale, tra i seguenti,rappresenta un criterio generale che un intermediario finanziario è tenuto a osservare per la valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo?

A: La religione professata dalla controparte
B: L’area geografica di residenza del cliente
C: L’iscrizione del soggetto a determinate liste politiche
D: L’attività svolta in modo occasionale dal cliente

 

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