Promotori Finanziari – Connessione fatale

Capita di raccontare storie di pf con tendenze alla condotta scorretta e radiazione di conseguenza; la vicenda di oggi è di un’altra categoria. Stiamo infatti parlando di una semplice sospensione sanzionatoria dall’albo per un periodo di un mese del promotore Marco Tomasini, interessante da trattare perché punta i vari su una tematica molto d’attualità: l’utilizzo dei dati on line.

Nessuna somma sottratta, nessun imbroglio in atto. Il dott. Tomasini ha semplicemente svolto 33 operazioni di compravendita di strumenti finanziari impartite dal medesimo indirizzo I.P. di sua pertinenza, che hanno interessato 6 suoi clienti, il tutto ad esclusivo interesse degli stessi, senza trarne utilità dirette. Ha riprova di ciò, i risparmiatori coinvolti hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale riconoscono la paternità delle operazioni (peraltro di modesta entità, con importi che vanno da 355,00 euro a 5.610,00 euro per un importo medio di circa 1.900,00 euro) e hanno dichiarato di non avere mai comunicato a terzi i codici di accesso (le varie azioni sul portatile sono state eseguite o dagli stessi clienti o dal Tomasini con il loro consenso).

Tuttavia, sebbene non risultino presentati reclami da parte di clienti del promotore, che continua ad operare per conto del proprio intermediario (dopo due mesi di sospensione sancita dalla stessa società), Consob non ha potuto fare a meno di procedere alla sanzione; i fatti in essere rappresentano infatti violazione delle regole generali di comportamento (diligenza, correttezza e trasparenza) previste dall’art. 95, comma 1, del Reg. n. 11522/1998, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, alla cui osservanza i promotori devono sempre uniformarsi nello svolgimento della loro attività; ciò in quanto l’utilizzo dei codici di pertinenza della clientela mette a rischio la riconducibilità al cliente delle operazioni poste in essere tramite il canale telematico, minando la certezza dei rapporti giuridici tra cliente e Intermediario, che può essere adeguatamente assicurata solo preservando la segretezza della password di accesso all’operatività on line. Dura lex, sed lex.

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