Bankitalia: riusciamo a vigilare solo se ci sono sanzioni penali

Secondo il Quaderno l’Autorità che riceve informazioni false, ed in base ad esse imposta ed orienta le proprie valutazioni, non è messa in condizione di assumere con tempestività le misure effettivamente adeguate al caso: viene, conseguentemente, compromesso il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico affidati alle sue cure. In situazioni di crisi economica e finanziaria, si accresce il rischio che i soggetti vigilati forniscano alle autorità di vigilanza e al mercato informazioni false, al fine di occultare altri reati economici e di evitare l’emersione di stati di difficoltà, che – se noti – potrebbero determinare l’adozione di provvedimenti ad essi sfavorevoli.

Un’adeguata tutela della veridicità delle informazioni trasmesse alle [s]Autorità di Vigilanza[/s], anche attraverso la previsione di sanzioni penali, è dunque necessaria per consentire alle autorità stesse di svolgere efficacemente le loro funzioni e, indirettamente, per assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti. Nell’ordinamento italiano vigente sono presenti varie disposizioni che sanzionano le false comunicazioni e l’ostacolo all’attività di vigilanza. Il Quaderno si propone di offrire, previo esame dell’evoluzione storica delle fattispecie di ostacolo all’attività delle autorità di vigilanza per i vari segmenti del mercato finanziario, un’analisi delle principali questioni in materia di tutela penale delle funzioni di vigilanza. L’analisi si sofferma sull’individuazione del bene giuridico protetto, sulle autorità pubbliche e sulle attività oggetto della tutela penale, nonché sui soggetti responsabili delle condotte di ostacolo. Il Quaderno passa poi ad esaminare le varie fattispecie di reato previste dall’art. 2638 cod. civ., i rapporti con gli altri reati in materia bancaria e finanziaria ed il problema della demarcazione tra tutela penale e tutela amministrativa dell’attività vigilanza.

La particolare attenzione che, nell’ambito del lavoro, viene dedicata all’art. 2638 cod. civ. è dovuta alla portata generale della disposizione, essendo le figure di reato ivi contemplate estese alla tutela delle funzioni di tutte le “autorità pubbliche di vigilanza”. Tali figure di reato, inoltre, e diversamente dalle altre ridisegnate dalla riforma del diritto penale societario, sono perseguibili d’ufficio e sono punite con pene più elevate. La collocazione della disposizione nel codice civile può apparire non appropriata, interessando una gamma di soggetti attivi più ampia di quella dei reati societari. Né, d’altro canto, può dirsi raggiunto l’obiettivo di una tutela unitaria, considerato che sopravvivono altre specifiche figure di reato nell’ambito delle leggi di settore. A prescindere da tali rilievi e dai problemi interpretativi ed applicativi di cui si dà conto nel Quaderno, resta tuttavia indiscutibile l’importanza che la presenza nell’ordinamento di una norma generale di tutela dell’attività di vigilanza ha per la protezione di interessi collettivi di rilievo costituzionale.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!