Consulenti indipendenti – Decalogo 3, un esame low cost

Art. 9
(Prova valutativa)
1. La prova valutativa è indetta ed organizzata dall’Organismo, con cadenza almeno annuale,
secondo le modalità da questo stabilite.
2. La prova, valutata dall’Organismo, deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei
candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario.
3. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici
tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa, avvalendosi almeno del
canale internet.

Osservazioni

Nafop, AssoFinance e il sig. Giorgio Canella segnalano l’opportunità di riformulare la norma prevedendo che le prove valutative siano indette con cadenza almeno semestrale. Il prof. Giuseppe G. Santorsola ritiene preferibile indicare una cadenza massima, anziché minima, di svolgimento della prova valutativa.

Anasf segnala l’opportunità di prevedere che, al pari di quanto previsto dall’art. 100 del RI per lo svolgimento della prova valutativa dei promotori finanziari, anche il provvedimento di indizione della prova valutativa per i consulenti finanziari sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, lasciando
poi libero l’Organismo dei consulenti di scegliere eventuali ulteriori canali informativi. Il prof. Giuseppe G. Santorsola e la €FPA Italia segnalano l’opportunità di fornire indicazioni più specifiche in merito alle materie che dovrebbero costituire l’oggetto della prova valutativa e delle competenze professionali del consulente.

Italian CFA Society ritiene “auspicabile che la CONSOB indichi all’Organismo, quale riferimento utile nella scelta delle materie oggetto della prova d’esame, le best practices internazionali in materia di curriculum di studio e di modalità di amministrazione degli esami per il conseguimento
del titolo di analista finanziario”, segnalando inoltre l’opportunità che il programma di studio per la prova valutativa “sia aggiornato periodicamente per tener conto delle dinamiche dei prodotti e dell’evoluzione delle strategie di investimento”.

Valutazioni

Per quanto attiene alla frequenza delle prove valutative per l’accesso all’albo dei consulenti finanziari, si ritiene di confermare la disposizione del comma 1, atteso che la cadenza minima annuale, da un lato, appare in sé congrua rispetto al fine di assicurare la regolare ricorrenza delle prove in un arco temporale ragionevole e, dall’altro, dovrebbe consentire all’Organismo una sufficiente flessibilità organizzativa, senz’altro opportuna almeno in una prima fase di avvio della sua operatività.

Con riferimento all’osservazione formulata da Anasf per quanto attiene ai canali attraverso cui rendere pubblica l’indizione delle prove valutative, si ritiene al momento (e in attesa di conoscere i primi sviluppi della professione) di dover conservare la formulazione della norma, al fine di non appesantire eccessivamente, anche sotto il profilo dei costi, l’attività del nuovo Organismo nella fase di avvio della sua operatività. Sul punto si fa peraltro riserva di valutare in seguito l’opportunità di prevedere forme di pubblicità omogenee a quelle previste dall’art. 100, comma 1, del RI.

In relazione all’opportunità di specificare con maggiore dettaglio le materie che dovrebbero costituire oggetto della prova valutativa, si osserva che l’art. 18-bis del TUF attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze (e non alla Consob) la competenza a stabilire i requisiti di professionalità necessari per l’accesso all’attività di consulente finanziario e che, a tale proposito, l’art. 3, comma 2, del DM n. 206/2008, stabilisce che: “Ai fini dell’iscrizione all’Albo occorre (…) possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa
indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite”. Alla luce delle considerazioni espresse si ritiene di non dover modificare il testo della disposizione
in esame.

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