Copertura anche per il consulente

 Quest’indicazione è emersa a seguito della pubblicazione del documento dal titolo “Scudo fiscale, disciplina antiriciclaggio e adempimenti dei professionisti”, recentemente diffuso ad opera del gruppo di lavoro sull’antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (nella foto il presidente Claudio Siciliotti). Il documento, in particolare, fa riferimento al decreto 78/2009, che ribadisce come lo scudo-ter imponga ai professionisti contattati dai contribuenti per collaborare nel corso d’opera della manovra per l’emersione di capitali illecitamente espatriati, di effettuare verifiche adeguate ed esaurienti sul caso, e quindi registrare i dati e conservarli. Questi obblighi, tuttavia, appaiono a questo punto fuori luogo, in considerazione del fatto che si tratta di adempimenti già normalmente assolti dall’intermediario e che comunque non possono essere considerati in nessun caso strumentali per l’individuazione di un’operazione per la quale la legge in merito non richiede più alcuna osservanza. Esiste inoltre un chiarimento riguardo il decadimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Per tutti quei reati individuati dal legislatore come sanabili attraverso lo scudo, infatti, l’obbligo di segnalazione di manovre ambigue decade, esattamente come prescritto per gli intermediari, che hanno il dovere di segnalare solo quei reati esclusi dall’elenco degli illeciti condonati attraverso l’emersione dei capitali.Il documento diffuso dal gruppo di lavoro sull’antiriciclaggio, oltre comunque a produrre una sintesi sui compiti che spettano ai professionisti coinvolti nelle operazioni inerenti allo scudo fiscale, ha appunto sciolto i dubbi sull’estensibilità dell’estinzione del reato a favore di coloro che hanno concorso del reato tributario, come appunto il consulente, per il quale vige “l’esclusione della punibilità penale” per i reati tributari coperti dalla normativa.

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