Cambiano le regole

di Luigi Rizzi

Innanzitutto si rileva la scelta della Banca d’Italia di riordinare tutta la disciplina sulla trasparenza che precedentemente era contenuta in distinti provvedimenti, quali le istruzioni di vigilanza per le banche e il Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 in un corpus organico di norme. Ciò ha consentito che le nuove disposizioni si applichino sia ai soggetti bancari che agli intermediari finanziari ex art. 106 e 107 TUB, Confidi, Imel, Poste Italiane S.p.A. (limitatamente alle attività di BancoPosta), ove tali soggetti prestino servizi ed operazioni aventi natura bancaria e finanziaria e sottoposti alla disciplina del TUB.
Le nuove previsioni impattano su molteplici fronti. Innanzitutto si segnala lo sforzo dimostrato dalla Banca d’Italia nel richiedere che la documentazione pre-contrattuale ed informativa predisposta dai soggetti bancari e finanziari, nell’offerta dei vari servizi, sia maggiormente accessibile. Per il raggiungimento di tali obiettivi, Bankitalia impone ai soggetti bancari e finanziari l’utilizzo di specifiche tecniche redazionali, sintattiche e lessicali nella redazione dei documenti, prevede l’obbligo di mettere a disposizione della clientela apposite guide concernenti: a) i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati; b) i mutui ipotecari offerti ai consumatori; c) l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie; d) nonché prevede la standardizzazione dei fogli informativi con riferimento ai contratti di conto corrente e mutuo ipotecario. Di pari rilievo è l’introduzione, per i soli contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, di un foglio comparativo che fornisca informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui che l’intermediario offre. Tale documento consentirebbe al cliente di effettuare un confronto consapevole fra le offerte dei vari operatori, incentivandolo anche a valutare le offerte di altri intermediari, in maniera tale da potersi spostare, eventualmente, da una banca a un’altra con maggiore facilità e frequenza, con conseguenze positive anche in termini di rafforzamento di un mercato concorrenziale. Una novità estremamente rilevante è l’obbligo di specificare l’Indicatore sintetico di costo non solo per i contratti di mutui, anticipazioni bancarie ed altri finanziamenti, ma anche per i conti correnti destinati ai consumatori ed aperture di credito offerte ai clienti al dettaglio. Nonché l’introduzione della previsione per cui, in caso di rapporto di conto corrente instaurato con un cliente al dettaglio, si debba inviare al correntista un riepilogo di tutte le spese sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente. Di rilievo è altresì l’introduzione di un conto corrente semplice che consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi, in tale caso il canone annuo dovuto dal consumatore ed il tasso di interesse creditore sono liberamente fissati dalla banca e nessuna spesa aggiuntiva può essere addebitata al cliente all’infuori di tale canone. Infine, analogamente a quanto previsto dal TUF con il recepimento delle direttive MiFID, in tema di classificazione della clientela, gli operatori saranno tenuti a classificare la clientela nelle seguenti categorie: a) consumatore, intendendosi per esso la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta; b) cliente al dettaglio, intendendosi per esso il consumatore, la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; c) cliente, intendendosi per esso qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario. Tale distinzione fa sì che le differenti esigenze di tutela siano graduate in funzione dello specifico profilo di ciascun cliente, determinando pertanto l’applicazione, in favore della parte più debole, quale il “consumatore”, di previsioni maggiormente tutelanti.

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