Le banche temono il cartellino rosso

di Fabrizio Tedeschi

 Secondo il parere di molti, mutatis mutandis, buona parte delle banche italiane avrebbe procedure e terrebbe comportamenti simili a quelli descritti nell’ingiunzione. Il provvedimento meriterebbe un intero convegno. Vediamo di sintetizzare i punti più importanti.
Si tratta di un provvedimento ingiuntivo, un ordine dell’autorità di cessare i comportamenti irregolari e attuare le modifiche procedurali e organizzative per adeguarsi alle norme. Una sorta di cartellino giallo che in caso di ripetizione della condotta illegittima può anche diventare rosso. La formale ammonizione, come a volte accade nel calcio, è stata preceduta da un richiamo che nel documento è definito “richiamo di attenzione”.
Questa procedura va giudicata positivamente perché l’intermediario è messo sull’avviso da parte dell’autorità della sua condotta illegale. Se non desiste, si dà luogo al provvedimento più grave, l’ammonizione vera e propria costituita dall’ingiunzione.
Questo per quanto riguarda gli aspetti procedurali.
Nel merito i punti da segnalare sono numerosi. È ribadita l’importanza della “tracciabilità” dell’operatività. In ogni momento l’intermediario deve essere in grado di documentare ciò che ha fatto; le procedure devono recare sempre traccia di quanto avvenuto ed essere immodificabili. Quanti intermediari sono in grado di garantire un simile riscontro nelle proprie procedure?
Altro punto importante è la sequenza delle attività della consulenza.
Nell’ambito della consulenza “attiva” (quella d’iniziativa dell’intermediario) il controllo sull’adeguatezza dell’operazione deve precedere la comunicazione al cliente: a questi non dovrà mai essere consigliata un’operazione che non abbia già superato il test sull’adeguatezza. Anche sotto questo profilo, non pochi sono gli intermediari con procedure carenti.
Elemento critico è segnalato anche nella consulenza effettuata su “titoli propri”, con un conflitto d’interessi portato al diapason. È ovvio che non si chieda all’oste se il suo vino è buono. Non occorre la MiFID per disciplinare principi di saggezza “popolare”! Sarebbe forse meglio che gli intermediari rinunciassero a fare consulenza in rem propriam.
Il provvedimento sottolinea l’importanza di altri due fondamentali elementi: la profilatura del cliente e l’orizzonte temporale dell’investimento.
Molto spesso gli investitori non compilano attentamente il proprio profilo o addirittura lasciano l’incombenza al promotore o all’addetto della banca.
Un simile atteggiamento rischia di compromettere la bontà dell’investimento e la qualità del rapporto investitore/intermediario. Entrambi devono quindi dedicare la dovuta cura a questa fase del loro rapporto.
Sul punto rinviamo alla lettura del provvedimento della Consob, davvero interessante.
In questa circostanza il comportamento dell’arbitro è stato ineccepibile. Staremo a vedere se in futuro userà ancora il cartellino giallo o se, in caso di doppia ammonizione, non passerà al rosso.

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