No ai limiti fuori sede

di Luigi Gaffuri

…che ai sensi dell’art. 30, comma 4, del TUF possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento esclusivamente le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate e pertanto deve escludersi, allo stato, che i consulenti finanziari possano svolgere offerta fuori sede dei propri servizi.
Il fatto che l’art. 30, comma 4, non includa i consulenti finanziari tra i soggetti abilitati allo svolgimento dell’offerta fuori sede non dovrebbe rappresentare motivo per escludere che gli stessi, in quanto persone fisiche, possano promuovere e collocare i contratti relativi ai servizi svolti (e svolgere detti servizi) anche presso il domicilio dei clienti (o potenziali clienti), o comunque in luoghi diversi da quello ove il consulente presta il servizio.
L’ambito di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede è infatti strettamente correlato alla nozione di “sede legale” e “dipendenza”, in quanto le regole previste dall’art. 30 del TUF si applicano solo quando la promozione e il collocamento dei servizi e delle attività di investimento avvenga in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.
Ora, la nozione di sede legale o dipendenza non può che riferirsi ad una struttura societaria e non invece ad un consulente finanziario-persona fisica per il quale rileva ai fini pubblicitari il “domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo”, ma che potrebbe svolgere la propria attività e stabilire la propria struttura organizzativa anche in altro luogo.
Nel Documento di consultazione del 5 giugno 2008 (commento all’art. 6 del Regolamento), la Consob ha del resto osservato che il domicilio del consulente finanziario, “corrisponderà normalmente”, e quindi non necessariamente, “al luogo dove egli svolge la propria attività”.
Non può assumere allora alcun rilievo, formale e sostanziale, la circostanza che il consulente offra il proprio servizio presso il domicilio o in luogo diverso, e quindi anche presso il domicilio del cliente.

Va poi osservato che ratio dell’art. 30 del TUF è quella di dotare gli investitori di ulteriori strumenti di tutela, rispetto a quelli tradizionali, quando l’attività promozionale e di collocamento sia svolta nei loro confronti in luoghi ove i presidi organizzativi e di controllo dell’offerente siano più deboli o totalmente assenti e ove si presume che la decisione di investimento non sia conseguente ad un’iniziativa del cliente, ma possa essere sollecitata dal distributore.
La ratio della disciplina dell’offerta fuori sede viene a perdere ogni significato nel caso di consulente-persona fisica atteso che in genere la struttura organizzativa e di controllo è riferibile alla sola persona del consulente il quale deve necessariamente assumere la veste di prestatore del servizio e di distributore.

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