Come cambia l’AUI

di Luca Arcangeli

A poco più di due anni dall’emanazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il “Decreto Antiriciclaggio”) il legislatore ha avvertito l’esigenza di comporre misure correttive e integrative finalizzate a rendere sempre più efficace l’enforcement della vigilanza e dei controlli specialmente nel settore bancario e finanziario. Il Decreto Antiriciclaggio prevede che le Autorità di Vigilanza di settore, d’intesa tra loro, emanino disposizioni attuative rivolte ai soggetti vigilati per disciplinare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei rapporti e delle operazioni, nonché l’organizzazione, le procedure e i controlli interni. In attuazione di tale articolato, la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob e l’Isvap e sentita l’Unità di Informazione Finanziaria, ha emanato in data 30 dicembre 2009 il provvedimento n. 895 (il “Provvedimento Banca d’Italia”) recante nuove disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (l’“AUI”) e per le modalità semplificate di registrazione ai fini antiriciclaggio. Il Provvedimento Banca d’Italia, licenziato a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 6 maggio, disciplina le modalità per la registrazione dei rapporti e delle operazioni poste in essere dagli intermediari bancari e finanziari e introduce alcuni elementi di novità rispetto al passato quali, in particolare, (i) la registrazione dei dati inerenti al titolare effettivo dei rapporti continuativi, (ii) nuovi criteri che prevedono l’obbligo di registrazione nell’AUI a carico degli intermediari presso cui sono incardinati i rapporti continuativi od a cui le operazioni sono riferibili, (iii) indicazioni per la registrazione delle operazioni in contropartita con intermediari insediati in paesi a regime antiriciclaggio “non equivalente” (ovvero intermediari, filiazioni o succursali insediati in paesi extra-comunitari ai quali non può applicarsi la normativa di matrice comunitaria in materia antiriciclaggio). Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° giugno 2010; entro 30 giorni dalla stessa data dovranno essere registrate le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere. Di seguito (e nei prossimi numeri di ADVISOR) si scorrono in via sintetica le principali novità.
L’AUI è il database nel quale gli intermediari memorizzano le informazioni sui rapporti e sulle operazioni disposte dalla clientela, anche occasionale: consentendo la tracciabilità dei flussi finanziari interni al sistema, l’AUI è considerato un presidio fondamentale nell’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo e costituisce il principale strumento informatico per l’individuazione delle operazioni sospette. Il sistema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI sinora implementato, seppur in potenza idoneo a garantire l’assolvimento degli obblighi di legge, ha necessitato di un intervento di adeguamento legato sia al mutato quadro normativo sia all’opportunità di eliminare alcune criticità che hanno reso l’applicazione delle disposizioni spesso difficoltosa e onerosa per i destinatari ovvero non hanno consentito di sfruttare appieno le potenzialità informative dell’AUI. E’ da tale assunto che trovano attualità le nuove disposizioni contenute nel Provvedimento Banca d’Italia, il quale, se da un lato detta regole più stringenti e richiede un arricchimento di registrazioni dei dati e delle informazioni concernenti la clientela, così come meglio specificato nel seguito, dall’altro modula l’applicazione delle regole all’effettiva operatività dei soggetti obbligati in virtù del più generale principio di proporzionalità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui destinatari. E’ appena il caso di segnalare, ad esempio, che le nuove disposizioni legittimano la mancata istituzione dell’AUI laddove gli intermediari siano in presenza esclusivamente di rapporti continuativi (tipicamente le SIM di consulenza): va da sé che essi sono comunque tenuti a dotarsi di archivi informatici che vantino modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico e l’inalterabilità delle registrazioni nonché la conservazione dei dati in linea con gli standard tecnici richiesti dalle autorità di vigilanza di settore.

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