Senza più misteri

di Andrea Arcangeli

In attuazione al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il “Decreto Antiriciclaggio”), la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob e l’Isvap e sentita l’Unità di Informazione Finanziaria, ha emanato in data 30 dicembre 2009 il provvedimento n. 895 (il “Provvedimento Banca d’Italia”) recante nuove disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (l’“AUI”) e per le modalità semplificate di registrazione ai fini antiriciclaggio. Continuiamo il nostro viaggio (iniziato lo scorso di ADVISOR) sui principali temi di interesse legati al decreto.

Titolare effettivo del rapporto
La figura del “titolare effettivo” – ampiamente dibattuta tra gli operatori del settore, specialmente per i soggetti che operano sulla base di un mandato fiduciario – è stata recentemente rivista ad opera del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, il quale ha dato una più chiara definizione dello stesso specificando come questi sia la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio.
La novità di maggior interesse introdotta dal Provvedimento Banca d’Italia riguarda l’obbligo di inserirne i dati nell’AUI: ciò si traduce con l’immediata constatazione che gli intermediari e tutti i soggetti obbligati dovranno arricchire i propri archivi, informatici o cartacei, con le informazioni raccolte sullo stesso titolare effettivo preoccupandosi di fornire al cliente un vero e proprio servizio di consulenza per far capire “chi è” o “se c’è” un titolare effettivo delle operazioni, talvolta occasionali, o del rapporto continuativo.

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