Consulenti finanziari: chiarezza sui ruoli

Buongiorno, sono consulente finanziario indipendente dal 2006 e ringrazio anzitutto Bluerating per lo spazio che mi ha gentilmente concesso. Premetto che sono assolutamente d’accordo con le considerazioni di Assoreti dell’esimio presidente Antonio Spallanzani e del suo segretario generale Marco Tofanelli: è ora che l’Albo finalmente si faccia! Ma Assoreti non c’entra assolutamente nulla né con noi consulenti finanziari indipendenti, né con il nostro Organismo di categoria: così come nulla c’entrano le Associazioni ed i Sindacati di rappresentanza delle varie categorie di Promotori finanziari e bancarie a tutti i livelli.

Prima considerazione: per l’albo dei promotori finanziari nato il 2 gennaio 1991, ci sono voluti ben 18 anni perché il 1° gennaio 2009 nascesse, cito dal sito CONSOB, l’Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari costituito in forma di associazione tra l’Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l’Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

Seconda considerazione: sulla base della consultazione CONSOB in tema di attuazione dell’Albo dei Consulenti finanziari indipendenti sono di seguito riportate le mie osservazioni (tenuto conto che il 18 gennaio scorso, la stessa CONSOB ha emanato il Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria), che partono da una semplicissimo fatto che chiunque può rilevare su un qualsiasi dizionario della lingua italiana, in cui si legge: 

 

Dipendente: Persona che svolge le proprie mansioni  alle dipendenze di un’altra o di un ente 

Stipendio: Retribuzione in denaro che viene corrisposto all’impiegato quindi il direttore, il dirigente, il funzionario o l’impiegato di banca e il private banker.

 

Agente, Promotore: Chi opera per conto o alle dipendenze di terzi e ne sviluppa le vendite e l’affermazione  di uno o più prodotti 

Provvigione: Corrispettivo dell’attività prestata dal mediatore, rappresentante o agente quindi il promotore finanziario, l’agente di commercio o di assicurazioni e il mediatore creditizio.

 

Consulente: Professionista cui si ricorre per consigli, chiarimenti, pareri su materia inerente alla sua professione 

Parcella, onorario: Retribuzione delle competenze da parte di un cliente ad un libero professionista quindi il consulente legale, il consulente fiscale, il consulente del lavoro e il consulente finanziario.
 

La sostanza è perciò molto semplice da comprendere, ma esiste un vizio di forma che genera confusione nel pubblico di investitori, risparmiatori ed imprenditori: sarebbe opportuno a tutela dei loro diritti fare divieto di utilizzo di configurazioni sibilline e di pubblicità ingannevole sui diversi ruoli.
 

Non è questione di capacità o competenze (queste vanno riconosciute solo dai clienti), ma è ora di mettere un paletto netto tra attività così diverse, affermando una volta per tutte le lapalissiane identità di mansione.

Per esempio sull’erogazione di consulenza in conflitto di interessi che per legge è svolta solo dalla casa mandante, e non da chi ne colloca o vende il servizio.
 

Come il commercialista sta all’Agenzia delle Entrate, così il consulente finanziario indipendente sta alle banche e come non si è mai visto che un commercialista venga pagato dall’Erario, lo stesso vale per il consulente indipendente con le banche, riassunto in sei parole: totale assenza di conflitto di interessi.

 


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