Quando il giudice boccia la fee

di Fabrizio Tedeschi

Quando la politica non legifera, la magistratura è costretta a intervenire e le sentenze divengono legge. Così, se Obama non riesce a vincere la lobby bancaria e a disciplinare ex novo la finanza, è la magistratura a dover prendere posizione e a dettare le linee di una nuova legislazione che tarda a venire. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente emanato una sentenza che sembra ribaltare un atteggiamento seguito fino a ora dalle corti di merito (www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-586pdf). È accaduto che un gruppo di quotisti di fondi pensione intentasse causa al proprio gestore sostenendo che le commissioni percepite fossero eccessive e quindi rompessero il rapporto di fiducia tra le due parti. La corte d’appello aveva respinto l’istanza dei quotisti sostenendo che non vi fosse spazio per un’azione giudiziaria laddove l’accordo sulle commissioni di gestione fosse stato liberamente stipulato tra le parti. La Corte suprema, chiamata a pronunciarsi come la nostra Cassazione, è andata di diverso avviso, con una sentenza assolutamente innovativa. La decisione è stata presa all’unanimità con una singola opinione “concorrente” (il sistema americano ammette le “dissenting opinion”). Cosa statuisce questa sentenza? La corte ha annullato la sentenza d’appello con rinvio allo stesso giudice per la decisione finale, con obbligo di attenersi al principio di diritto fissato dalla corte suprema. La quale ha stabilito che si possa agire anche in relazione a commissioni contrattualmente stabilite laddove queste siano sproporzionate in misura eccessiva al servizio effettivamente reso nella pratica, quando i contratti non siano stati stipulati in buona fede e vi sia un conflitto d’interessi. Tradotto: le ricche commissioni di gestione e di varia natura percepite dai gestori (e non solo) possono essere messe in discussione e sottoposte al giudizio di un tribunale laddove ricorrano le condizioni enucleate dalla corte suprema.
L’articolo completo lo puoi trovare su Soldi,
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