Promotori – Onano, Finanza&Futuro l’abbandona e la Consob non perdona

Quando una rete comunica il recesso per giusta causa del contratto di agenzia, allora significa che le cose non stanno andando bene. E’ ciò che infatti ha deciso di fare il 4 settembre 2007 Finanza e Futuro con il sig. Gabrio Onano, in conseguenza delle gravi irregolarità dal medesimo commesse nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede.

Una nota comunicata all’autorità, la quale ha poi elaborato la Relazione per la Commissione del 15 marzo 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso alcune considerazioni dopo aver ascoltato la linea difensiva del sig Onano.

Relativamente alla qualificazione dei fatti ha ritenuto prescritti, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981, gli illeciti che, secondo quanto rappresentato dai clienti in sede di reclamo, sarebbero stati posti in essere dal promotore oltre cinque anni prima dalla data delle contestazioni del 23 aprile 2009 (comunicazione e trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero; prestazione di garanzie circa il rimborso ed il rendimento degli investimenti eseguiti presso l’Intermediario non previste dalla relativa disciplina contrattuale). Parimenti non è accertata la contestata acquisizione di disponibilità di somme e valori di pertinenza di alcuni clienti rimasta priva di adeguati riscontri probatori in atti.

Passando invece agli illeciti posti in essere dal Sig. Onano successivamente alla data del 23 aprile 2004 è stato rilevato che nell’avere il Sig. Onano fornito informazioni non rispondenti al vero a alcuni clienti con la comunicazione del 25 settembre 2004, redatta su carta intestata della Banca. In tale comunicazione il promotore, affermando che, in ragione dello scenario di ripresa dei mercati, “il valore reale della situazione patrimoniale è potenzialmente pari a 75.000 euro” , ha infatti fornito ai clienti una rappresentazione falsata dell’effettiva valorizzazione dei loro investimenti alla data della comunicazione stessa, a fronte del che le argomentazioni deduttive del promotore sono da ritenersi del tutto in conferenti. Il promotore finanziario ha inoltre eseguito senza autorizzazione operazioni di investimento e disinvestimento a valere sui rapporti di pertinenza di alcuni clienti disposte mediante la contraffazione della firma dei medesimi clienti sulla modulistica contrattuale e sulla relativa documentazione.

Elementi che non hanno permesso altro che la radiazione dall’albo e il conseguente addio al mondo dei promotori.

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