Sanpaolo Invest, radiato pf recidivo

Chi l’ha detto che sbagliando si impara? Il sig. Mancini è recidivo, essendogli già stata applicata, con la citata delibera n. 15649, la sanzione della sospensione, per un periodo di 4 mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari, per avere egli temporaneamente acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, oltre che posto in essere operazioni da essi non autorizzate

Ebbene le nuove gesta sono state comunicate da alcuni clienti dello stesso, nonché dalla sua mandante Sanpaolo Invest, la quale ha  poi comunicato di avere risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il promotore. Nello specifico le“nuove” irregolarità comprendono:

– bonifici per complessivi € 239.000,00, effettuati via internet con addebito su conti correnti intestati ad alcuni clienti assegnati al sig. Mancini ed a beneficio di altri clienti dello stesso promotore;
– disposizioni per complessivi € 36.000,00, con addebito sui conti correnti intestati al sig. Mancini a favore di n. 11 clienti al medesimo assegnati;
– reclami da parte di clienti assegnati al sig. Mancini, mediante i quali essi hanno disconosciuto alcune operazioni di bonifico disposte attraverso il canale di internet banking;
– falsificazione di un documento, redatto su carta intestata Banca Fideuram S.p.A., consegnato in data 30 settembre 2008 a una clientea fronte di una richiesta di disinvestimento di titoli Lehman Brothers.

Dalla sua il Mancini, nel corso di un incontro con alcuni incaricati di Sanpaolo Invest, ha affermato di avere operato dal 2005 al 2008 sui conti on line di alcuni investitori, mediante l’utilizzo dei codici d’accesso personali per “mantenere la ricchezza finanziaria dei clienti”, di avere prodotto, a fronte della richiesta di rimborso di titoli Lehman Brothers formulata da una cliente, una dichiarazione datata 30 settembre 2008 “con la finalità di prendere tempo e infine di non aver acquisito né sottratto somme di pertinenza dei clienti per arricchirsi personalmente, puntualizzando che i bonifici da lui disposti con addebito sui conti intestati ad alcuni clienti sarebbero imputabili a “giri di partite contanti ricevuti da diversi suoi assistiti.

Ciò nonostante, la Consob, relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto definitivamente accertate tutte le violazioni oggetto di contestazione, ad eccezione dell’utilizzo dei codici di accesso telematico di una cliente e della susseguente realizzazione di un’operazione non autorizzata, nonché dell’operatività realizzata in difformità dalle disposizioni impartite. La radiazione è stata inevitabile.

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