Oggi non parliamo di radiazioni, bensì di un caso di sicura minore portata, ma non per questo non interessante. Il caso della sig.na Ignagni nasce in seguito a esposti in cui i clienti hanno lamentato irregolarità nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario; tali irregolarità risulterebbero confermate dagli accertamenti effettuati presso Sanpaolo Invest Sim S.p.A., trasmessi con nota del 26 giugno 2008, e presso MPS Banca Personale, trasmessi con note del 14 gennaio 2009 e del 23 marzo 2009.
Nello specifico la sig.ra Ignagni avrebbe violato l’art. 5 del codice interno di comportamento di SanPaolo Invest SIM S.p.A, avrebbe comunicato o trasmesso ai clienti informazioni o documenti non rispondenti al vero, avrebbe perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente, non avrebbe assolto gli obblighi informativi nei confronti dei clienti in modo chiaro ed esauriente e infine non avrebbe verificato l’identità del cliente prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.
Dal canto suo il promotore ha evidenziato di non aver mai commesso alcuna irregolarità e di non aver mai svolto attività illecita o lesiva degli interessi dei clienti o della società per cui ha lavorato, tuttavia l’autorità ha ritenuto applicabile la sanzione di 2 mesi di sospensione dall’albo in seguito all’accertamento di alcune irregolarità. A favore della “leggera” sentenza vi è il fatto che la condotta accertata concerne un solo cliente, il promotore, nel corso del procedimento, ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativi ed inoltre non è mai stato destinatario di alcun procedimento o sanzione della Consob. Una pausa di 60 giorni dal sapore, si spera nell’interesse di tutti, catartico.