Seguire il pf? Si può

di Luigi Gaffuri

…a assumere tale iniziativa al fine di poter continuare ad assistere l’investitore e, conseguentemente, percepire le commissioni (management fee) sugli investimenti. In passato Assoreti aveva rilevato che il cliente non avrebbe diritto di chiedere alla SGR o alla Sicav di trasferire il proprio dossier ad un’altra “società-rete” al solo fine di seguire il promotore finanziario in quanto l’eventuale interesse del cliente a conservare la relazione personale con il promotore finanziario dimissionario non è tutelata dall’ordinamento giuridico e non può configurarsi quale diritto soggettivo azionabile nei confronti della “società-prodotto; l’accoglimento della richiesta del cliente di rassegnazione quote poteva comportare una violazione da parte della società prodotto degli accordi contenuti nella convenzione di collocamento stipulata con il distributore originario il quale si vedeva privare delle provvigioni di mantenimento legittimamente contemplate nell’accordo di distribuzione a fronte di attività di offerta fuori sede mai interrotta. La stessa associazione di categoria aveva aggiunto che l’interruzione del rapporto con l’intermediario che ha collocato le quote di OICR poteva essere considerata legittima solo nel caso in cui risultasse motivata dalla sopravvenuta impossibilità del collocatore originario di curare gli interessi del cliente (ad esempio, nel caso in cui il cliente si trasferisse in una zona non assistita da promotori finanziari della “società-rete” attuale). Nel caso contrario, la riassegnazione si configurava quale revoca unilaterale dell’incarico affidato all’intermediario originario, in contrasto con l’obbligo contrattualmente assunto dalla “società-prodotto” di riconoscere il diritto della “società-rete” alla percezione delle provvigioni di mantenimento fino alla liquidazione dell’investimento.
Diversa era la tesi sostenuta da Assogestioni la quale aveva invece precisato che la “società-prodotto” godrebbe della facoltà di sciogliersi unilateralmente dal rapporto con un soggetto collocatore a favore di un altro per il solo fatto di ricevere una richiesta in tal senso dalla clientela con l’unico onere di comunicare al primo collocatore la scelta compiuta dal cliente, al fine di evitare il risarcimento del danno previsto dalla seconda parte del comma sopra.
Le nuove disposizioni in materia di incentivi introdotte dalla MiFID, hanno risolto la questione in oggetto. Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Intermediari l’intermediario collocatore può percepire da un soggetto terzo un compenso soltanto se tale remunerazione è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente. La Consob, e le stesse Linee Guida di Assoreti validate dall’Autorità di vigilanza, hanno precisato che il distributore può essere legittimato a ricevere una commissione di mantenimento (management fee) dalla società prodotto soltanto a fronte dello svolgimento di un’attività di consulenza o, più limitatamente, di assistenza post vendita a favore dell’investitore.

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