Promotori – Come evitare comportamenti scorretti?

Cosa manca al sistema ai fini prevenire efficacemente il comportamento illecito di un promotore prima che a subirne le conseguenze siano direttamente i clienti e, conseguentemente, l’immagine dell’intermediario? Leggendo i commenti dei nostri lettori su Blurating sembra che questo problema fatichi a trovare una soluzione concreta dato che, è innegabile, i clienti e gli intermediari sono tuttora vulnerabili di fronte a possibili comportamenti illeciti.

C’è chi accusa le banche di budget troppo tirati, con conseguente “ansia da prestazione” che porterebbe alla genesi di “pensieri proibiti”. C’è chi spara a zero sui colpevoli, additandoli come pecore nere e chi invece, ragionevolmente, riflette sulle possibili contromosse.

Abbiamo quindi posto la questione al gruppo MPS, che ci ha così risposto: “E’ indubbio che il comparto della promozione finanziaria presenta, rispetto all’operatività tramite canale distributivo tradizionale, maggiori rischi di natura operativa e reputazionale connessi  a comportamenti dei promotori di natura fraudolenta o comunque non conformi alle prescrizioni normative di settore. Ciò sia per la peculiare natura del rapporto che, solitamente, lega gli intermediari a tale categoria di professionisti (rapporto di agenzia e non rapporto dipendente), sia per il fatto che l’operatività viene svolta al di fuori dei locali della Banca e, quindi, attraverso un’interazione diretta ed esclusiva tra cliente e promotore.”

Al fine di ridurre il rischio di comportamenti scorretti è quindi dovere dell’intermediario prevedere una serie di cautele sin dalla fase di reclutamento dei promotori finanziari, mediante un’attenta definizione del rapporto contrattuale di lavoro ed un puntuale processo di selezione finalizzato, oltre che all’analisi delle potenzialità commerciali dei nuovi soggetti ed alla verifica del rispetto dei requisiti formali necessari per poter svolgere l’attività di promozione, a cogliere la presenza di eventuali criticità sotto il profilo comportamentale e deontologico tali da sconsigliare l’avvio del rapporto di collaborazione.”

“Si ritengono inoltre importanti una chiara definizione della contrattualistica/modulistica da utilizzare nell’operatività con la clientela, dalla quale siano facilmente desumibili il ruolo del promotore finanziario (proponente di proposte contrattuali la cui accettazione compete, in ultima istanza, all’intermediario) ed i connessi limiti alla sua autonomia, un adeguato sistema di rendicontazione circa l’operatività disposta ed un attento monitoraggio del grado di soddisfazione della clientela, attività in grado di far emergere in anticipo eventuali segnali di anomalia o di informativa non corretta.Per quanto ovvio, è poi necessario che l’intermediario si doti di un articolato sistema di controlli interni, che affianchi a puntuali controlli di linea sulla regolarità delle singole operazioni un adeguato monitoraggio della complessiva operatività dei promotori anche con il supporto di procedure informatiche fondate sull’esame di specifici indicatori di anomalia previsti a livello associativo”.

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