Promotori – Il “manager” gli è fatale, radiato

Sono diversi i casi in cui scriviamo di promotori che “subiscono” passivamente un procedimento Consob, non presentando alcuna memoria difensiva. Differente è la vicenda di Michele Bodo, ec promotore di Finanza&Futuro che, nello specifico, ha avuto modo di controbattere a ogni “accusa” sulle irregolarità compiute.

Stando alle note del 15.9.2008, 9.12.2008, 16.12.2008, 17.12.2008, e 4.2.2009, con le quali Finanza & Futuro Banca S.p.A. ha rappresentato che, in seguito a diversi reclami, sarebbe emerso che:

– il promotore avrebbe falsificato, realizzando operazioni non autorizzate, la firma di una cliente su quattro moduli recanti, in calce, i riferimenti e la sottoscrizione del Sig. Bodo

– con la nota sottoscritta in data 26.8.2005, il promotore avrebbe comunicato e trasmesso a un cliente informazioni e documentazione non rispondenti al vero. A tale riguardo l’Intermediario ha dichiarato che le condizioni contrattuali ivi menzionate, relative a non meglio precisati investimenti finanziari, non sono veritiere

– il Sig. Bodo avrebbe omesso di verificare l’identità degli stessi (n. 22 clienti in tutto) prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Al riguardo, il promotore ha ammesso, in una dichiarazione rilasciata a Finanza & Futuro Banca S.p.A. datata 15.01.2008, che taluni clienti a lui formalmente assegnati erano stati di fatto seguiti da un altro promotore finanziario, già operante per conto dell’Intermediario medesimo.

Da conto suo il signor Bodo ha avuto modo di proporre proposto istanza di accesso agli atti del procedimento e di audizione personale dinanzi alla Divisione Intermediari, rappresentando in tale circostanza diverse ragione a suo favore, tra le quali quanto segue:

– ha eccepito l’intervenuta cancellazione del medesimo dall’Albo unico dei promotori finanziari; circostanza che a suo dire avrebbe precluso alla Consob la possibilità stessa di avviare il presente procedimento;

– ha sottolineato che il proprio coinvolgimento nella vicenda alla quale si ricollegano le contestazioni in esame deve essere ricondotto all’operato del collega, promotore finanziario e manager di Finanza & Futuro S.p.A.. In particolare, il promotore ha negato di aver fornito un contributo volontario alla realizzazione delle presunte irregolarità contestategli, fornendo precisazioni sulla natura dei rapporti che lo hanno legato al collega a partire dal 2005 che rivestiva la qualifica di group manager, in posizione a lui sovraordinata; tale circostanza, unitamente all’esperienza ed alla professionalità del collega, avrebbero indotto il Sig. Bodo ad accettare la proposta di aprire un Ufficio dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro S.p.A.. In tale contesto, nell’ambito della collaborazione che si era in tal modo instaurata, egli eseguiva le direttive che il manager, in virtù della sua posizione di superiorità gerarchica, gli impartiva;

– ha tenuto a precisare che lo stesso manager gli avrebbe assegnato alcuni clienti che, tuttavia, continuavano ad essere seguiti in realtà dallo stesso manager nelle loro scelte di investimento, essendosi lui limitato a redigere la parte anagrafica dei contratti e ad apporvi la propria sottoscrizione, e che tale situazione era nota ai clienti coinvolti, i quali non avrebbero espresso alcun rilievo in merito, né proposto reclamo nei suoi confronti o lamentato il compimento di irregolarità nello svolgimento della professione.

In virtù di quanto espresso dal promotore la Consob ha riveduto alcune ipotesi di illecito, nello specifico ha ritenuto superata la contestazione relativa alla falsificazione della firma di una cliente e inoltre superato l’addebito avente ad oggetto il perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla medesima cliente. Ciò nonostante ha ritenuto altresì accertata la contestazione riguardante la comunicazione e la trasmissione a un cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero, e accertato l’addebito relativo all’omissione della verifica dell’identità della clientela. Troppo comunque per rimanere nell’albo.

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