Regole stringenti

di Luca Benvenuto

Con la comunicazione del 2 marzo 2009 n. 9019104, la Consob ha introdotto nuove e più stringenti regole di condotta per gli intermediari, nell’ambito della trattazione e distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, dovendosi per tali intendere quelli che “determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo, entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
La pericolosità di tali prodotti dipende dal fatto che la clientela al dettaglio spesso non percepisce la componente aleatoria e il grado di rischio sotteso agli stessi: per questo motivo, la Consob ha fornito indicazioni chiare sui criteri identificativi dei prodotti illiquidi e sugli obblighi di comportamento ad essi correlati. Anzitutto, come precisato dalla Consob, il carattere dell’illiquidità di un prodotto finanziario non si collega tanto a uno stato di diritto, ma si caratterizza piuttosto come una connotazione di fatto: pertanto, benché nella Comunicazione citata si faccia espresso riferimento ad alcuni strumenti quali le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative a contenuto finanziario (unit linked e index linked) e i derivati negoziati over the counter, deve ritenersi che la disciplina in esame si applichi anche a tutti gli altri prodotti che presentino uno specifico rischio di liquidità, come ad esempio le quote dei fondi chiusi riservati di private equity o di real estate. Per tale ragione, con cadenza periodica gli intermediari dovranno condurre una valutazione dello stato di liquidità di prodotti e strumenti finanziari distribuiti alla clientela retail, verificando in tal senso l’esistenza di condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole e a prezzi significativi. Così risulta assicurato un elevato grado di liquidità qualora lo strumento finanziario sia negoziato (i) su un mercato regolamentato, (ii) su un sistema multilaterale di negoziazione o (iii) da un internalizzatore sistematico; allo stesso modo, si avrà un significativo grado di liquidità laddove l’intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o che opera in contropartita diretta assicuri la condizione di liquidità adottando regole interne formalizzate per la negoziazione oppure garantisca il riacquisto dell’emissione, secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing dello strumento stesso nel mercato primario. Muovendo da tali premesse nonché dalla constatazione circa la significativa asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra gli intermediari e i clienti al dettaglio, la Consob ha definito taluni presidi di correttezza e di trasparenza che dovranno essere seguiti dagli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’investitore, anche seguendo le linee guida fornite dalle associazioni di categoria. Anzitutto, nell’ambito della politica commerciale degli operatori, viene richiesto agli intermediari di dotarsi di processi aziendali idonei a consentire lo svolgimento di valutazioni in merito alle esigenze finanziarie che i prodotti da loro offerti dovranno soddisfare considerando, in particolare, il target di clientela prescelto. Al fine, poi, di limitare i potenziali rischi derivanti dalla percezione, da parte degli addetti ai rapporti con la clientela, di un incentivo alla distribuzione di prodotti particolarmente remunerativi per l’intermediario ma meno confacenti agli interessi dei clienti, gli intermediari dovranno orientare la costruzione di meccanismi di incentivo della struttura aziendale secondo criteri coerenti e compatibili con gli interessi del cliente. Con riferimento poi agli obblighi di disclosure, la Comunicazione prevede che gli operatori comunichino chiaramente al cliente le difficoltà connesse alle modalità e ai tempi di smobilizzo del prodotto illiquido, fornendo all’occorrenza anche confronti tra il prodotto illiquido in questione ed altri prodotti semplici che presentino analoga durata, un maggior grado di liquidità ed un minor rischio.

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