Attenti all’Arbitro. Potrebbe anche essere imparziale

di Pompeo Locatelli

…la banca centrale privilegia gli interessi dell’industria finanziaria rispetto ai consumatori. Ora, dopo sei mesi di attività, il tribunale dell’ABF pubblica il primo resoconto sintetico delle sue decisioni. All’Arbitro sono pervenute, dal 15 ottobre al 31 marzo scorso, 1052 ricorsi relativi a conti correnti, mutui, carte di credito e di pagamento e trasparenza. Ci sono già state, pare nei termini previsti dalla legge, 250 sentenze: nel 60% l’Abf ha dato ragione ai clienti, nel 30% la lite si è composta prima della sentenza, presumibilmente in condizioni ritenute favorevoli dal ricorrente. Solo in un caso su dieci l’Arbitro ha assolto l’intermediario, per lo più una banca. Ecco alcune fattispecie segnalate dall’Abf:
1) In numerosi casi, l’ABF è intervenuta per ribadire il principio che la portabilità dei finanziamenti, fin dal febbraio del 2007, è sempre gratuita e non ammette alcun addebito. Non solo. Il comportamento “omissivo” della banca che così intralcia la volontà del cliente “è fonte di responsabilità con obbligo di risarcire il danno”.
2) In caso di polizza assicurativa obbligatoria, l’estinzione del finanziamento comporta l’automatica estinzione della polizza. Le rate incassate in epoca successiva dalla banca vanno perciò restituite.
3) La facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni del contratto è subordinata ad un “giustificato motivo”. Nel caso di un finanziamento a tasso variabile, le variazioni devono gravare in misura proporzionale su entrambe le parti: non è permesso all’intermediario aumentare unilateralmente lo spread.
4) La cancellazione dell’ipoteca va trasmessa dalla banca entro trenta giorni: non basta una semplice dichiarazione di disponibilità da parte dell’istituto che, in caso di ritardo, potrà essere chiamato a risarcire il danno.
5) Gli obblighi di trasparenza in materia di conti correnti sono stabiliti a vantaggio del contraente debole. È perciò illegittimo l’addebito di spese non previste nell’ultimo documento di sintesi.
6) In caso di cessione di un ramo di azienda o comunque di accordi tra più intermediari, i maggiori costi eventuali non possono ricadere sul cliente. L’impossibilità di procurare un documento fiscale su richiesta provoca un danno che va risarcito da entrambi gli intermediari coinvolti.
7) Nel caso che le nuove commissioni sostitutive delle Commissioni di Massimo Scoperto non rispettino i nuovi e più rigorosi criteri di legge, queste vanno dichiarate nulle e gli importi restituiti al cliente.
8) In caso di segnalazione erronea del nominativo di un cliente per mancato o ritardato pagamento sussiste una responsabilità dell’intermediario che dà luogo ad un risarcimento nel caso di danno patrimoniale. Ma è stato riconosciuto in via equitativa anche un risarcimento a fronte di un danno non patrimoniale, relativo alla reputazione.
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