Advisory: i modelli dopo le regole

…il legislatore ha ricondotto la consulenza finanziaria tra i servizi di investimento, assoggettandola a ben definite regole di comportamento dirette a tutelare i risparmiatori.
La consapevolezza della rilevanza delle asimmetrie informative in campo finanziario ha indotto il legislatore a porre le basi per colmare questo gap, prevedendo un flusso di informazioni da e verso il cliente, al fine di generare una maggiore consapevolezza nell’investitore ed al contempo migliorare il servizio offerto dall’intermediario mediante investimenti coerenti con le caratteristiche ed esigenze del singolo cliente.
Il servizio di consulenza finanziaria si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario.
Affinché si configuri l’attività di consulenza MiFID compliant, in primo luogo, la raccomandazione deve essere presentata come adatta al cliente o basata sulle caratteristiche del cliente stesso (requisito di personalizzazione).
L’intermediario deve conoscere la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la conoscenza ed esperienza negli strumenti finanziari del cliente (test di adeguatezza) in modo da raccomandare (consulenza su iniziativa dell’intermediario o “consulenza attiva”) – o da valutare (consulenza su iniziativa del cliente o “consulenza passiva”) – un’operazione che sia coerente per obiettivi, profilo di rischio e conoscenza al profilo del cliente.
In secondo luogo, occorre che venga soddisfatto l’ulteriore requisito inerente l’oggetto della raccomandazione: quest’ultima deve riferirsi ad operazioni su singoli strumenti finanziari, quali l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio, il riscatto, il mantenimento in portafoglio di un determinato strumento finanziario, nonché l’assunzione di garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento e l’indicazione di esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un dato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Mancando il requisito della personalizzazione, non rientrano nell’ambito della consulenza MiFID compliant le raccomandazioni su strumenti finanziari diffuse al pubblico, generalmente standardizzate, mediante giornali, internet, radio, televisione quali, ad esempio, analisi dei mercati e di singoli strumenti finanziari.
Non configurano inoltre una consulenza MiFID compliant le raccomandazioni aventi ad oggetto operazioni su tipologie di strumenti finanziari quali, ad esempio, l’attività di asset allocation strategica (almeno finché non si traduca nell’indicazione di operazioni su specifici strumenti finanziari). In questo caso il requisito che non viene soddisfatto è quello relativo all’oggetto: una tipologia di asset class anziché un determinato strumento finanziario. In tal caso si è in presenza della cosiddetta consulenza generica, non disciplinata dalla normativa sulla prestazione dei servizi di investimento. Nei Considerando della direttiva MiFID di livello 2 si prefigura la possibilità per cui, qualora la consulenza generica sia preparatoria e strumentale alla prestazione del servizio di consulenza MiFID compliant, essa debba essere considerata parte integrante di tale servizio di investimento e dunque la relativa disciplina verrebbe attratta da quella dell’adeguatezza prevista per le raccomandazioni aventi ad oggetto specifici strumenti finanziari.
Il servizio di consulenza può essere svolto dall’intermediario sia occasionalmente sia in maniera continuativa e sistematica sia in abbinamento ad un servizio esecutivo (collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini) oppure in maniera autonoma.
Il legislatore non ha inteso specificare i modelli operativi tramite cui svolgere l’attività di consulenza MiFID compliant, nel rispetto di un’architettura normativa finalizzata a definire il campo di gioco e le relative regole, ma non il modello di gioco, scelta rimessa all’autonomia dei singoli intermediari.
Già la Consob nel documento “Prime Linee di indirizzo in tema di consulenza in materia di investimenti” dell’ottobre 2007, sottolinea che il servizio di consulenza in materia di investimenti può presentare caratteristiche operative diverse riguardo alla tipologia di prodotti oggetto del servizio, periodicità (continuativa o episodica) della consulenza ed eventuale prestazione del servizio in associazione ad altri servizi di investimento, quali i servizi esecutivi.

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