Promotori – Radiazione senza repliche

Capita molto spesso di leggere di provvedimenti sanzionatori senza che l’accusato decida di difendersi. E’ questo il caso di Elena Liccioli, ex pf di Fideuram

Dalla documentazione allegata alle successive note inoltrate da Banca Fideuram in data 12/06/2008, 8/10/2008, dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 5/01/2009, da Unicredit Business Partner S.p.A. in data 28 gennaio 2009, in data 13 marzo 2009, da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 9 marzo 2009 e 24 marzo 2009, sono emerse gravi irregolarità poste in essere dalla sig.ra Liccioli nei confronti di alcuni suoi clienti.

In particolare la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato alla sig.ra Liccioli la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere acquisito la disponibilità della somma di € 10.000,00 di pertinenza dei clienti, distratto in favore di persone dalla stessa conosciute, in via temporanea, la somma di € 10.000,00 di pertinenza dei clienti e, in via definitiva, la somma di € 93.500,00 di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma dei suindicati clienti in calce ai moduli di richiesta di emissione dei citati assegni circolari, simulato, ai danni del cliente sig. …, la sottoscrizione della polizza di assicurazione sulla vita n. …, emessa dalla Cardif Assicurazioni S.p.A. e denominata “Sistema Valore” e infinetrasmesso alla cliente sig.ra … documentazione non rispondente al vero;

La sig.ra Liccioli è stata altresì resa edotta, con la stessa nota dell’11 giugno 2009, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa e che la medesima non si è avvalsa di tale facoltà, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audita. La radiazione è arrivata di conseguenza.

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