Promotori – La mia difesa

Spett.le Direzione,
dopo aver letto con attenzione l’articolo intitolato “PROMOTORI: AMBASCIATOR PORTA PENA”, apparso sul Vs. bollettino e tuttora consultabile on-line, mi permetto di sottoporVi queste brevi considerazioni.
Nell’articolo si fa riferimento all’attività posta in essere dal sottoscritto promotore, sig.  Felice Govoni,  in violazione della normativa in tema di investimento prevista dal d.lgs. 58/1998. In particolare, si afferma che il sottoscritto avrebbe incassato piccole somme di denaro contante da due clienti al fine di ottenere l’emissione di assegni circolari, necessari per poter svolgere l’attività di investimento richiesta dagli stessi; non per negoziare detto denaro sul proprio conto corrente.

Nel caso di specie si è trattato di clienti molto anziani che non disponevano di alcun conto corrente e, per effettuare l’investimento, hanno espressamente autorizzato il sottoscritto a trasformare le somme di denaro contante in assegni circolari del medesimo importo. Purtroppo, la procedura di negoziazione dell’istituto di credito ha imposto che dette somme, per trasformarsi in assegno circolare, dovessero transitare su un conto corrente.
Gli stessi clienti hanno successivamente dichiarato di ritenersi pienamente soddisfatti del contegno tenuto dal promotore nei loro confronti; gli stessi hanno altresì dichiarato di non aver mai ricevuto alcun danno economico a seguito dell’attività svolta dal sottoscritto.
E’ di tutta evidenza che, nel caso di specie, non può essere draconianamente invocato l’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, Reg. Consob 16190/2007, poiché tale fattispecie regolamentare deve essere interpretata alla luce della normativa generale in tema di sanzioni amministrative: ci si riferisce alla l. 689/1981.  Alla luce di tale ultimo testo normativo, affinché si possa irrogare una sanzione amministrativa, è necessario che il comportamento illecito sia posto in essere con dolo o colpa (cfr. art. 2, l. 689/1981). Come può parlarsi di dolo o colpa nel caso di specie allorché i comportamenti censurati dalla Consob, sono stati tenuti con il consenso dei soggetti investitori?

A tacer d’altro, poi, alcuni dei comportamenti sanzionati, si riferiscono a situazioni non più censurabili in quanto prescritte.   A ben guardare, diversi assegni circolari sono stati emessi ben oltre cinque anni prima dell’irrogazione della sanzione. La citata l. 689/1981 prevede, infatti, che le sanzioni amministrative possano essere irrogate entro i cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la presunta violazione.
Per quanto concerne, infine, la sottoscrizione di modulistica in bianco, va ricordato che la modulistica sottoscritta dal cliente non è stata utilizzata per alcuna operazione di investimento; né mai si sarebbe potuta utilizzare, in quanto lo stesso cliente ha effettuato le medesime operazioni con altri moduli correttamente e debitamente compilati. E’ evidente come i documenti c.d. “in bianco” rappresentavano brutte copie da cestinare.
Per tutte le ragioni addotte, io sottoscritto Felice Govoni, dopo quasi trent’anni di esercizio della professione di promotore finanziario, ritengo profondamente ingiusta la sanzione ricevuta e – coerente con la convinzione di aver agito nell’esclusivo interesse dei miei clienti – ho chiesto ad un professionista legale di essere tutelato e difeso nel giudizio di opposizione alla sanzione irrogatami da Consob, innanzi alla Corte d’Appello.           
Con osservanza
Felice Govoni    

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