Dematerializzazione, ecco le regole

Limitatamente all’immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell’inizio dell’offerta l’emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d’inizio dell’offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L’emittente comunica alla società di gestione accentrata l’ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all’inizio dell’emissione, per l’apertura del conto, l’emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

Quello che abbiamo appena riportato è il comma 2 dell’Art. Y+5 [vigente: 39] “dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione” contenuto nella “disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” emesso da Banca d’Italia e Consob che a riguardo hanno avviato una consultazione pubblica.

Il documento in consultazione contiene, inoltre, le modifiche apportate al Provvedimento Banca d’Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 (che disciplina in forma unitaria i servizi di gestione accentrata, liquidazione e garanzia), volte in prevalenza ad adattare i contenuti del Provvedimento alle previsioni della direttiva Shareholders’ Rights (direttiva 2007/36/CE), recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 27 del 27/1/10. La scadenza per i commenti è il 30 settembre 2010.

In allegato la disciplina emessa dalle autorità di vigilanza.

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