Informazione d’obbligo

di Luigi Rizzi

Dopo una fase di consultazione con gli operatori del mercato nel nostro ordinamento (1/11/2007), la Consob ha aggiornato, con delibera
n. 17297 del 28 aprile scorso, gli obblighi informativi cui debbono adempiere gli intermediari mobiliari.
La delibera n. 17297 abroga e sostituisce i precedenti obblighi di comunicazione cui i soggetti vigilati erano tenuti ad adempiere in forza della delibera 14015 del 1° aprile 2003.
Le nuove disposizioni della Consob, entrate in vigore il primo luglio 2010, interessano tutti i soggetti vigilati ed in particolare le SIM, le banche italiane, Poste Italiane, gli agenti di cambio, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi ed attività di investimento in Italia, gli intermediari finanziari che svolgono servizi di investimento, le imprese di assicurazione che hanno emesso prodotti finanziari, le SGR e le SICAV, ivi incluse quelle armonizzate che operano in Italia.
Unitamente alla delibera la Consob ha predisposto un manuale comprensivo di un allegato tecnico con i fac-simile degli schemi di relazione per poter correttamente adempiere ai diversi obblighi informativi.
Particolarmente utili, a tal riguardo, risultano gli schemi di relazione delle funzioni di controllo.
Gli obblighi, come in precedenza, dovranno essere svolti, utilizzando il canale internet ed, in particolare, il sistema di Teleraccolta predisposto dalla Consob.
In particolare, ciascun obbligo informativo è suddiviso in (i) documentazione periodica (come ad esempio la relazione della funzione di compliance), (ii) documentazione ad evento (come ad esempio le modifiche allo statuto) e (iii) dati strutturati (ad esempio i dati sull’operatività dei promotori finanziari).
La delibera contiene numerose novità tra le quali si segnalano obblighi più stringenti per le SGR con riferimento alle comunicazioni relative ai fondi speculativi ed ai fondi chiusi mobiliari ed immobiliari; per questi ultimi, in particolare, è altresì prevista un’informativa concernente i dati relativi agli immobili e ai diritti reali immobiliari presenti nei portafogli.
Al fine di evitare ritardi e salti di informazioni, il quadro dispositivo è poi completato da una tabella relativa al regime transitorio.
Con la suddetta delibera, pertanto, viene ulteriormente esaltata la centralità delle comunicazioni societarie, il cui mancato o erroneo adempimento può implicare per i destinatari provvedimenti di tipo sanzionatorio.
La Delibera mette altresì in evidenza l’importanza del ruolo svolto dalle funzioni di controllo e la necessità che i destinatari della stessa si dotino di procedure e software informatici affidabili, in grado di agevolare la gestione delle comunicazioni nei tempi dettati dalla normativa.

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