Quando vuole il cliente

È noto che nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione ordini non è richiesta la preventiva acquisizione delle informazioni dei clienti e la valutazione dell’appropriatezza allorché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • lo svolgimento dei servizi abbia ad oggetto strumenti finanziari non complessi;
  • i servizi siano prestati su iniziativa del cliente;
  • il cliente sia informato che l’intermediario non è tenuto alla valutazione dell’appropriatezza;
  • l’intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interessi

Per quanto attiene la seconda condizione, può risultare estremamente difficile stabilire se l’investitore abbia agito di propria iniziativa, ovvero le scelte di investimento siano state, anche solo parzialmente, condizionate dall’intermediario. La Consob ha rilevato che comunicazioni indirizzate al cliente attraverso contatti di tipo personale, quali ad esempio telefonate o visite a domicilio, “rendono difficile sostenere l’assunzione, da parte del cliente, dell’iniziativa relativa alla conseguente e specifica transazione eventualmente effettuata”. La stessa autorità di vigilanza ha poi fatto presente che lo svolgimento dei servizi tramite internet rappresenta il canale più idoneo e privilegiato per l’applicazione del regime di execution only in quanto consente di verificare più agevolmente se l’iniziativa sia stata assunta in via autonoma dall’investitore ovvero sia stata condizionata da consigli personalizzati che possano configurare lo svolgimento da parte dell’intermediario anche di un servizio di consulenza in materia di investimenti, ipotesi questa che richiederebbe necessariamente la valutazione dell’adeguatezza. Sempre la Consob ha correttamente chiarito che il possesso da parte dell’intermediario di informazioni relative alla clientela necessarie per lo svolgimento di altri servizi, quali la gestione di portafogli o la consulenza, non preclude la possibilità di svolgere in modalità di execution only i servizi di esecuzione ordini e di ricezione e trasmissione ordine. Il cliente potrebbe richiedere di operare autonomamente in modalità di mera esecuzione tramite il canale internet con riferimento a determinati strumenti finanziari e di avvalersi della consulenza del medesimo intermediario per effettuare compravendite relative a titoli più complessi. Vi è da chiedersi se l’intermediario che svolge il servizio in regime di mera esecuzione di ordini sia tenuto a verificare se l’iniziativa del cliente possa essere condizionata da comunicazioni personalizzate effettuate da altri soggetti abilitati (ad esempio, dai soggetti incaricati della distribuzione del servizio) e, in caso affermativo, possa ritenersi responsabile per non aver verificato l’appropriatezza. Si pensi al caso in cui i promotori finanziari, pur non svolgendo attività di consulenza in materia di investimenti, forniscano consigli di carattere generale in merito all’investimento in strumenti finanziari e i clienti assegnati richiedano alla società prodotto l’esecuzione delle relative disposizioni di compravendita.

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