Consulenti, ora l’esame tocca anche ai commercialisti

In più, i commercialisti non potranno essere esonerati dall’esame di abilitazione per iscriversi anche all’Albo dei consulenti finanziari. Con la sentenza depositata il 27 agosto, la terza sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili per l’annullamento che regola i requisiti di indipendenza e professionalità dei consulenti finanziari.

Andiamo in dettaglio. I punti contestati dai commercialisti sono: l’articolo 2 del Dm che li esclude dall’elenco delle figure professionali esonerate dalla prova valutativa per svolgere le attività riservate ai consulenti e l’articolo 3 sulle “situazioni impeditive”. Quest’ultimo, secondo i ricorrenti, è illegittimo poiché i giudici amministrativi avevano già annullato disposizioni analoghe contenenti impedimenti all’esercizio o all’assuzione di incarichi nell’ambito di diverse attività professionali.

In ogni caso, rifiutando le argomentazioni dei commercialisti, il Tar Lazio sottolinea che proprio il Dm 206/2008,  rispetto ad analoghe disposizioni precedenti, colma una lacuna normativa e, a fianco dei legittimi motivi di impedimento elencati, prevede una serie di disposizioni “volte a consentire, ai soggetti interessati di dimostrare la loro estraneità rispetto ai fatti che hanno determinato la crisi delle imprese al cui interno essi hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo”.

In pratica, gli impedimenti a svolgere l’attività di consulente finanziario restono perché legittimi, ma possono essere superati se il professionista può dimostrare la propria estraneità ai fattori che hanno determinato la crisi dell’impresa,ovvero se riesce ad attestare di essere stato truffato o che sia stata carpita la sua buona fede, così come l’assenza di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti in relazione all’azienda fallita.

Infine, sulla prova valutativa per l’accesso all’Albo, il Tar interpreta l’esonero per categorie affini (promotori finanziari, agenti di cambio, quadri direttivi) come un “premio” all’esperienza acquisita sul campo e non estendibile a una professione diversa, come quella dei commercialisti, anche se in possesso di conoscenze teoriche economiche e giuridiche riconosciute.

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