Non è uguale per tutti

La nuova disciplina antiriciclaggio introdotta dal D.lgs 231/2007 ha previsto che anche gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del RUI sono destinatari delle disposizioni contenute nel Decreto. Gli intermediari assicurativi devono assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, che consistono nell’identificare il cliente e verificarne l’identità, identificare l’eventuale titolare effettivo, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. L’art. 18 del Decreto prevede che i suddetti obblighi debbano essere assolti in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti l’attività istituzionale e quando gli intermediari instaurano un rapporto continuativo o quando eseguono operazioni occasionali. Non è chiaro quando l’intermediario assicurativo è tenuto ad assolvere alle prescrizioni in materia di adeguata verifica della clientela, atteso che l’attività di intermediazione assicurativa non configura l’accensione di un rapporto continuativo con il cliente e che le acquisizioni dei mezzi di pagamento rilasciati dai contraenti per la sottoscrizione delle polizze assicurative non pare possano essere assimilate a delle operazioni occasionali.
L’intermediario assicurativo in genere procede all’identificazione del cliente e all’acquisizione delle relative informazioni al momento della sottoscrizione della polizza. Allo stesso modo, non instaurandosi alcun rapporto di durata con il cliente, non si capisce quali informazioni l’intermediario assicurativo debba richiedere sullo scopo e sulla natura del rapporto e come possa svolgere un controllo costante su un rapporto che non è continuativo. Va poi aggiunto che i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del RUI non sono tenuti a registrare nell’archivio unico informatico le informazioni relative alla clientela; l’art. 11, comma 5, e l’art. 36, comma 4, del Decreto prevedono infatti che i soggetti esercenti attività finanziaria (tra i quali sono compresi anche i promotori finanziari) adempiono agli obblighi di registrazione limitandosi a trasmettere i dati entro 30 giorni alle imprese di assicurazione. Infine, per quanto attiene l’aspetto più rilevante della disciplina antiriciclaggio, gli intermediari assicurativi, ai sensi dell’art. 42, comma 3, non sono tenuti a effettuare la segnalazione delle operazioni sospette all’UIF, ma devono limitarsi a segnalare l’operazione alla compagnia di riferimento la quale deve assumere la decisione definitiva in merito all’inoltro della stessa all’UIF.
In considerazione della natura dell’attività svolta e del contenuto delle norme citate, il ruolo dei soggetti iscritti alle sezioni A e B del RUI sembra essere quello di un collaboratore esterno delle compagnie di assicurazione, effettive destinatarie, unitamente agli altri intermediari finanziari (banche, sim, SGR, Sicav) delle disposizioni previste dal D.lgs 231/2007. Questione particolare si pone nel caso di esercizio dell’attività di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi in Italia. L’impresa di assicurazione con sede all’estero non rientra nell’elenco dei destinatari della disciplina antiriciclaggio previsto dall’art. 11, comma 1, del Decreto che riporta le varie tipologie di soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari finanziari italiani e le succursali in Italia di tali intermediari. Se la compagnia estera, in assenza di una succursale in Italia, non è tenuta ad osservare gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana, l’intermediario assicurativo a quale soggetto segnalerà le eventuali operazioni sospette?
Poiché è da escludere che possa effettuare la segnalazione direttamente all’UIF, se ne deve concludere che la distribuzione di polizze assicurative in regime di libera prestazione di servizi mediante un intermediario assicurativo iscritto alla sezione A e B del RUI si sottrae di fatto alla disciplina antiriciclaggio italiana in quanto non si rende possibile la segnalazione delle operazioni sospette. Nel caso in cui le stesse polizze siano distribuite da una SIM o da una banca iscritte nella sezione D del RUI gli adempimenti antiriciclaggio verrebbero invece garantiti completamente trattandosi di intermediari finanziari destinatari di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 231/2007.

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