Quegli obiettivi mai raggiunti

di Roberto Tedeschi

La tecnologia informatica e la telefonia erano state gli elementi principali nel processo di globalizzazione, sfociato poi nella bolla del 2001/2002, che aveva portato l’Europa a studiare norme che potessero tutelare meglio gli investitori con maggiori informazioni da raccogliere dagli intermediari, minori costi sui prezzi delle transazioni e maggiori tutele sugli incentivi. Nel 2004 nasceva a livello della Commissione Europea la MiFID, la Direttiva n. 2004/39/CE, in un contesto difficile, specialmente in Italia, dove il recepimento della stessa avrebbe creato non pochi scompensi e costi agli intermediari.
È solo da novembre 2007 che è entrata in vigore la MiFID ed attualmente, con la crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti e alcuni stati europei, si sente già l’esigenza di porvi opportuni adeguamenti e correttivi. Tutto era nato con la percezione che l’evoluzione del mercato finanziario europeo, avrebbe visto aumentare il numero degli investitori e si sarebbe assistito ad un aumento della complessità della gamma di servizi e strumenti che sarebbe stata loro offerta.
La MiFID rientrava nel Piano d’azione degli strumenti finanziari (identificato con la sigla FSAP, dall’inglese Financial Services Action Plan) adottato dalla Commissione Europea nel maggio 1999. È importante ricordare che il FSAP è un insieme di 42 Direttive finalizzate alla creazione di un mercato europeo dei capitali integrato, in grado di rivaleggiare con quelli statunitensi per profondità, liquidità e flessibilità, e la Direttiva MiFID sarebbe stata, certamente, quella di maggiore impatto.
In Italia solo all’inizio del 2007 erano partiti gli iter legislativi per il recepimento e l’implementazione della Direttiva che sarebbe dovuta essere recepita entro il 31 dicembre 2007.
Una volta emanato il decreto delegato di modifica del Testo Unico della Finanza, bisognava che le Autorità coinvolte predisponessero i loro regolamenti.
Le principali novità introdotte con la Direttiva MiFID possono essere così sintetizzate:

  • Concentrazione degli scambi. L’eliminazione della facoltà, dell’obbligo di negoziare sui mercati regolamentati
  • l Internalizzazione. Possibilità di eseguire in conto proprio anche gli ordini su titoli azionari, nel rispetto del requisito di trasparenza e in presenza di condizioni di sistematicità, frequenza e organizzazione.
  • Best execution. L’obbligo di garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile di prezzo, costi, velocità di esecuzione e dichiarare ex ante i metodi di esecuzione (mercati, sistemi multilaterali, internalizzatori). La best execution, valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno) ha previsto che venga data la facoltà di scegliere, ordine per ordine, quello più conveniente per il cliente, dovendo, l’intermediario, essere in grado di dimostrare al cliente, ex post, l’effettivo miglior risultato possibile.
  • Marketing. L’implementazione delle regole sulle comunicazioni di marketing riguardo i prodotti e i servizi prestati, prevedeno che le informazioni alla clientela esistente o potenziale, siano chiare o non fuorvianti e che le comunicazioni di marketing siano identificabili.
  • Informazioni sulla società e i suoi servizi. Vengono definite regole che stabiliscono le informazioni che devono essere fornite ai clienti, siano essi retail o professionali, sulla società e i servizi svolti.
  • Adeguatezza e Know Your Customer. L’obbligo di conoscenza del cliente e di adeguatezza, dello stesso, che si applicano quando l’intermediario fornisce consulenza per gli investimenti e gestione individuale di portafoglio su base discrezionale sia per i clienti retail, sia per quelli professionali (anche se in forma più limitata).
  • Appropriatezza e servizi di negoziazione execution only. La previsione che la maggior parte dei prodotti di investimento possano essere venduti sulla base di un servizio di sola esecuzione e viene introdotta l’appropriatezza, che consiste nell’ottenere dal cliente le informazioni sul grado di conoscenza e di esperienza al fine di verificarne l’adeguatezza del servizio venduto al cliente.
  •  Nuova classificazione della clientela. I clienti vengono classificati in controparti qualificate, clientela professionale e clientela retail, sulla base di informazioni che devono essere raccolte all’atto della sottoscrizione del contratto per il/i servizi di investimento richiesti e rilasciando, al cliente l’identificazione del grado di rischio, maggiore o minore, a seconda dell’appropriatezza dichiarata. Viene lasciata al cliente la possibilità di chiedere, anche operazione per operazione, di essere considerato cliente retail.
  • Nuovi servizi di investimento. I servizi di investimento diventano: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; “consulenza in materia di investimenti”, prima servizio accessorio; e “gestione di sistemi multilaterali di negoziazione”.
  • Conflitto d’interesse. L’introduzione di una nuova disciplina in materia di conflitti di interesse ha inciso sugli assetti organizzativi degli intermediari, prevedendo un rafforzamento delle regole interne per gestire i conflitti medesimi, creando la necessità di informare il cliente.
  • Inducements. L’introduzione di una specifica disciplina sugli incentivi, che prevede l’obbligo di comunicare al cliente gli incentivi percepiti da controparti terze, al fine di dichiarare l’inesistenza di un maggior costo che possa ridurre la qualità del servizio prestato e l’inesistenza di duplicazioni di costo.
  • Nuovi servizi accessori. I servizi accessori diventano: la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; la locazione di cassette di sicurezza; la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese; i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento; le attività e i servizi individuati con regolamento del MEF, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.
  • Controlli interni. Il rafforzamento del sistema dei controlli interni che abbiano più articolate regole circa le modalità di svolgimento delle diverse attività di controllo, istituendo delle deroghe in ragione delle dimensioni e della complessità delle attività svolte dai singoli intermediari.

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