Consob, ecco le risposte ai promotori

Forte la presa di posizione di Anasf, attiva nel commentare puntualmente le modifiche. La Consob ha approvato alcune modifiche al Regolamento Intermediari (Ri) che riguardano disposizioni in materia di Albo e di attività dei promotori finanziari. Le modifiche sono state approvate a seguito della consultazione dei partecipanti al mercato, avviata nello scorso mese di ottobre (v. “Consob Informa” n. 40/2010). Le osservazioni pervenute al documento di consultazione sono state pubblicate sul sito www.consob.it.

Le principali modifiche apportate al regolamento intermediari concernono:
la disciplina relativa all’articolazione territoriale dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari (art. 98, comma 2), la sospensione dei procedimenti di iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari (art. 101, comma 4) e di cancellazione dal medesimo (art. 102, comma 5), le sanzioni applicabili ai promotori cancellati (art. 102, comma 6), l’incompatibilità dell’attività di promotore finanziario con l’esercizio di quella di consulente finanziario (art. 106). Quanto alle regole generali di comportamento di cui all’art. 107, viene specificato che i promotori sono tenuti a osservare le disposizioni di legge e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano; devono inoltre rispettare le procedure dell’intermediario che ha loro conferito l’incarico.
Un’ulteriore modifica apportata all’art. 108 (regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti) prevede che il promotore, in circostanze particolari e ove il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda, può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente. Ciò a condizione che vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente e che l’intermediario sia in grado di constatare l’impiego dei codici da parte del promotore.

Qui il testo integrale.

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