Caccia al sospetto

di Luigi Gaffuri

E’ stata pubblicata recentemente la notizia che a un responsabile di una filiale bancaria stata comminata una sanzione di diversi milioni di euro per omessa segnalazione di un’operazione sospetta al rappresentante legale della banca. In relazione a situazioni di questo tipo ci si pone la seguente domanda: il soggetto sanzionato è stato concretamente messo in condizione dalla propria banca (attraverso idonee procedure e amministrative) di individuare le operazioni sospette?
L’art. 41 del Dl.gs 231/2007 impone agli intermediari di inviare all’UIF una segnalazione di operazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. È quindi sufficiente che un’operazione sia idonea a generare un mero sospetto per far scattare l’obbligo della segnalazione. Come è possibile tuttavia stabilire oggettivamente se un’operazione presenta elementi tali da renderla sospetta?
Sempre l’art. 41 precisa che il sospetto può essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione e da qualsivoglia altra circostanza conosciuta dall’intermediario, tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal cliente.
Lo stesso articolo prevede inoltre che siano emanati periodicamente degli indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.
Ora, la Banca d’Italia con il Provvedimento n. 616 del 24 agosto 2010 ha pubblicato gli indicatori di anomalia per gli intermediari fornendo chiarimenti in merito all’applicazione di tali indicatori.
Dopo aver ricordato che gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e a tenere un comportamento corretto ed omogeneo nell’adempimento degli obblighi di segnalazione, la Banca d’Italia ha tenuto a precisare che:
l l’elenco degli indicatori non è esaustivo;
l la mera ricorrenza dei comportamenti descritti in uno o più indicatori non è motivo sufficiente per la segnalazione delle operazioni sospette;
l l’assenza degli indicatori previsti dal Provvedimento può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta in quanto gli intermediari sono tenuti a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che possano configurare profili di sospetto.
Insomma, se l’intermediario accerta che un’operazione richiesta dal cliente è riconducibile a uno o più indicatori di anomalia non è detto che debba effettuare la segnalazione all’UIF; per converso, qualora nessuno degli indicatori si renda applicabile non può escludersi che l’operazione del cliente debba comunque essere segnalata in quanto vi potrebbero esseri altri elementi che la rendono significativamente anomala.
Il Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 non sembra agevolare molto il compito delle banche e degli altri intermediari nella corretta applicazione di una disciplina prevista da un decreto legislativo che già presenta numerosi elementi di incertezza.
Va ricordato che la normativa contempla una inversione dell’onere della prova per gli stessi intermediari i quali ai sensi dell’art. 20 devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il problema è che a fronte di una disciplina tanto complessa e incerta, che non può certamente essere applicata correttamente sulla base di criteri oggettivi, le sanzioni sono estremamente elevate.
L’omessa segnalazione di un’operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’uno al quaranta percento dell’importo dell’operazione non segnalata. Va ricordato che può essere sanzionato non soltanto il rappresentante legale, in quanto responsabile della segnalazione all’UIF, ma anche il responsabile dell’Ufficio cui compete la gestione concreta dei rapporti con la clientela che deve individuare le operazioni che possano ritenersi sospette. Quest’ultimo è tenuto svolgere il proprio compito sulla base di una procedura aziendale che per i motivi suesposti può tuttavia non rivelarsi efficace assumendosi spesso una responsabilità incongrua rispetto al proprio inquadramento aziendale.

Trovi tutti gli approfondimenti
sul mondo della consulenza
su Advisor.
Tutti i mesi in edicola.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: