Promotori – Un milione dai clienti e una radiazione

Ecco il testo della delibera, tratto dal sito Consob.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13336 del 14 novembre 2001 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Roberto Monti, nato a Roma il 26 settembre 1951 e ivi residente in [… omissis …];

VISTA la propria delibera n. 16975 del 29 luglio 2009, notificata all’interessato il successivo 4 agosto, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il Sig. Monti è stato sospeso in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni;

VISTA la nota del 31 luglio 2009, notificata al promotore il successivo 4 agosto, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori ha contestato al Sig. Roberto Monti, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento cautelare di cui sopra, aventi ad oggetto rapporti intercorsi con i clienti …, … /…, …, …, …, …/…, …, …, …, …/…, …/…/…, la violazione dell’art. 107, comma 1 (già articolo 93, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), per avere:

– acquisito disponibilità dei sopra indicati clienti, per un importo complessivo quantificabile in € 1.294.700,00, mediante disposizione dei seguenti bonifici, dissimulati come operazioni di “Pronti contro Termine”:

– 5 bonifici a valere sui conti correnti di pertinenza dei signori …, …/…, … e … a favore della società “…” per complessivi € 353.000,00;

– 24 bonifici a valere sui conti correnti di pertinenza dei signori …/…/…, …, …/…, …/…, …, …, …, … e … /… a favore della società “…” per complessivi € 904.300,00;

– 1 bonifico a valere su conto corrente di pertinenza della Sig.ra … a favore di terzo, per l’importo di € 37.400,00;

– simulato il compimento delle predette operazioni di investimento in “Pronti contro Termine” autorizzate dagli investitori, destinando a fini personali le relative somme conferite dai medesimi;

– prodotto e trasmesso agli investitori (clienti …, …/…, … e …/…) documenti non rispondenti al vero mediante consegna di: “Posizioni Clienti” alterate negli importi contabilizzati; false rendicontazioni, recanti importi alterati e indicanti operazioni di “Pronti contro Termine” in realtà mai eseguite; copia di moduli di disposizione di operazioni di “Pronti contro Termine”;

CONSIDERATO che il Sig. Monti è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 31 luglio 2009, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

TENUTO CONTO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;

CONSIDERATO che le condotte violative di cui sopra hanno formato oggetto di ammissione da parte dello stesso promotore il quale, convocato dall’Intermediario al fine di fornire chiarimenti in merito al proprio operato, nel corso dell’incontro tenutosi in data 6 aprile 2009 con il Responsabile Internal Audit e con il Direttore Mercato della Banca, ha dichiarato quanto segue:

– di avere avuto “necessità di denaro contante per far fronte ad impegni inderogabili”;

– di avere effettuato “operazioni di bonifico a favore di 2 società all’insaputa dei clienti, dissimulandole per operazioni di impiego Pronti contro Termine” per un importo complessivo di € 1.163.900,00;

– di avere contraffatto la “Posizione Cliente” elaborata dalla procedura interna “alterando gli importi contabilizzati” e di averla consegnata ai clienti;

– di avere elaborato “rendiconti con importi alterati e operazioni di Pronti contro Termine inesistenti”;

– che “le somme accreditate presso le società … e … venivano successivamente stornate a suo favore in contanti o a mezzo di bonifici su un suo conto personale presso altro Istituto”;

– di non “avere contraffatto la firma dei clienti, riuscendo ad ottenere da loro disposizioni autografe, con la promessa di operazioni di impiego a condizioni vantaggiose”;

VISTA la nota del 18 febbraio 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 22 febbraio 2010, pervenuta al promotore il successivo 18 marzo, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Monti l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;

CONSIDERATO che anche in tale fase procedimentale il Sig. Monti non si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 31 maggio 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto ampiamente accertate le fattispecie oggetto di contestazione, deponendo, in tal senso, la documentazione in atti nonché le dichiarazioni ammissive rese dallo stesso promotore innanzi all’Intermediario e risultando in tale contesto sintomatico anche il fatto che il promotore non abbia ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007 (già art. 96, comma 1, del proprio regolamento n. 11522/1998, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del regolamento Consob n. 16190/2007 (già art. 96, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del proprio regolamento n. 11522/1998, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione all’investitore di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– la simulazione di operazioni di investimento autorizzate dall’investitore, pur non assoggettata ad una specifica sanzione, costituisce anch’essa, nel caso di specie, stante la sua connessione e strumentalità con le fattispecie acquisitive, grave violazione della normativa di riferimento, il che fa ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione, anche per tale condotta illecita, del provvedimento di radiazione;

– la reiterazione delle condotte illecite nei confronti di numerosi clienti, l’entità delle disponibilità liquide sottratte e le modalità fraudolente con cui tali condotte sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Roberto Monti, nato a Roma il 26 settembre 1951 e ivi residente in [… omissis …] è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

Qui il testo originale

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