Promotori – Nessuna difesa, radiato ex Banca Network

Delibera n. 17593


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11643 del 6 ottobre 1998 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Alessandro De Carli, nato a Roma (RM) il 26 novembre 1971 e residente [… in provincia di Roma …];

VISTA la delibera n. 17365 dell’8 giugno 2010 con cui il sig. De Carli è stato sospeso in via cautelare, per un periodo di un anno dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, [… omissis …];

VISTE le note del 26 giugno e 26 settembre 2008 e dell’8 gennaio, 10 aprile, 19 giugno, 29 settembre e 13 novembre 2009 con cui Banca Network Investimenti S.p.A ha segnalato presunte irregolarità poste in essere dal promotore sig. De Carli nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

RILEVATO che dagli estratti del conto corrente n. … intestato al sig. De Carli presso Banca Bipielle Network S.p.A. (ora Banca Network Investimenti S.p.A.) risulta che egli ha ricevuto dai clienti le seguenti somme, a mezzo di bonifici e di assegni bancari:

Data

modalità

Importo

Cliente

03/06/2005

bonifico

2.532,70

29/08/2005

bonifico

1.963,00

12/09/2005

bonifico

3.150,00

01/02/2006

bonifico

1.030,00

27/04/2006

bonifico

1.138,00

19/09/2006

bonifico

2.500,00

17/01/2007

bonifico

1.900,00

30/03/2007

bonifico

520,00

10/07/2007

bonifico

3.000,00

26/04/2007

bonifico

1.892,00

27/07/2005

bonifico

30.000,00

27/07/2005

bonifico

12.864,40

09/05/2005

assegno bancario n. … emesso a favore del promotore e con firma di girata del medesimo

37.520,00

18/05/2005

assegno bancario n. … emesso a favore del promotore e con firma di girata del medesimo

46.900,00

17/05/2006

disposizione di pagamento

225.085,00

                                   
RILEVATO che dagli estratti del predetto conto corrente risulta, inoltre, che il sig. De Carli ha effettuato i seguenti bonifici bancari a favore dei clienti:

Data

Importo

Cliente

12/03/2008

50,66

06/08/2007

504,89

07/06/2007

180,00

07/05/2007

48.240,00

20/03/2007

500,00

28/02/2007

770,00

20/02/2006

1.962,00

24/02/2006

17,00

17/03/2006

600,00

16/05/2006

1.962,00

22/05/2006

55,70

07/06/2006

13,17

08/07/2005

600,00

08/08/2005

600,00

12/10/2005

600,00

10/10/2005

22,00

07/11/2005

600,00

14/11/2005

1.962,00

14/11/2005

1.962,00

21/11/2005

500,00

12/12/2005

600,00

19/09/2005

1.962,00

20/09/2005

600,00

06/06/2005

600,00

23/05/2005

1.962,00

09/05/2005

600,00

07/04/2005

1.962,00

05/04/2005

600,00

CONSIDERATO che il codice interno di comportamento adottato dall’Intermediario presso cui il promotore operava al tempo dei fatti dispone che “i promotori finanziari non possono ricevere bonifici in cui il cliente è l’ordinante e il promotore è il beneficiario e viceversa“;

VISTA la nota del 21 dicembre 2009, notificata per compiuta giacenza in data 2 marzo 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato al sig. De Carli la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già art. 93, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1998, come successivamente modificato ed integrato), per avere violato il codice interno di comportamento adottato dall’intermediario presso cui ha operato e dell’art. 108, comma 5 (già art. 94, comma 6, Regolamento adottato con delibera Consob n. 11522/1998), per avere accettato assegni bancari con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla medesima disposizione;

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 21 dicembre 2009, il sig. De Carli è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che il sig. De Carli non si è avvalso di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

VISTA la nota del 7 luglio 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al presente procedimento;

RILEVATO che, nella predetta Relazione, la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha ritenuto accertate le violazioni oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 24 agosto 2010, notificata per compiuta giacenza in data 28 agosto 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. De Carli l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria;

RILEVATO che anche in tale fase procedimentale il sig. De Carli non si è avvalso di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 13 dicembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione ed ha formulato proposte in merito alla sanzione da applicare;

ESAMINATI gli atti del procedimento e considerato che:
– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 la Consob applica le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del Regolamento Consob n. 16190/2007 (già art. 98, comma 2, lett. b), n. 6, del Regolamento n. 11522/1998), la Consob dispone la sospensione dall’albo nell’ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’art. 108, comma 5;

– per la condotta illecita accertata consistita nell’aver violato il codice interno di comportamento dell’intermediario presso cui il promotore ha operato la normativa di riferimento non prevede una specifica sanzione, di talché la sua individuazione è rimessa alla Consob;

– nel caso di specie, la pluralità degli illeciti accertati, la loro connessione ed il loro protrarsi per un arco temporale significativo, il numero dei clienti coinvolti, oltre che il controvalore complessivamente rilevante delle operazioni di cui trattasi, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Regolamento Consob n. 16190/2007, “la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore” e che, per le violazioni di cui sopra, si ritengono sussistenti i presupposti per l’applicazione di tale previsione regolamentare;

D E L I B E R A:

Il sig. Alessandro De Carli, nato a Roma (RM) il 26 novembre 1971 e residente [… in provincia di Roma …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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