Promotori – Revocato da Mediolanum e poi radiato

Tratto dal sito Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 16517 del 24 giugno 2008, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finanziari del Sig.Carlo Gnecchi, nato il 5 marzo 1960 a Milano e residente [ … in provincia di Genova …];

VISTA la nota del 6 maggio 2009, con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato di aver revocato al Sig. Carlo Gnecchi il mandato ad operare in qualità di proprio promotore finanziario a seguito dell’emergere di alcune irregolarità che il Sig.Carlo Gnecchi avrebbe posto in essere nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede;

VISTA la nota del 17 luglio 2009, con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione comprovante le suddette irregolarità;

CONSIDERATO che dall’esame delle suddette note e della documentazione allegata alle medesime è risultato che in relazione al cliente Sig. …, il Sig. Carlo Gnecchi avrebbe disposto tramite il canale internet, mediante l’utilizzo fraudolento dei codici di accesso telematico personali del cliente, le seguenti operazioni:

•in data 16/03/2009, la disattivazione degli “alert sms” dall’indirizzo I.P. …;

•in data 25/03/2009, l’operazione di bonifico per l’importo di euro 240,00 in proprio favore.
VISTA la lettera del 7 ottobre 2009, notificata il 10 ottobre 2009, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al Sig. Gnecchi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:

a) art. 107, comma 1, per avere acquisito disponibilità e valori di pertinenza del cliente Sig. …;

b) art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici personali di accesso telematico di pertinenza del cliente Sig. …;

CONSIDERATO che il Sig. Gnecchi è stato reso edotto, con la stessa lettera del 7 ottobre 2009, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che in tale fase del procedimento il Sig. Gnecchi non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la nota del 28 aprile 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig. Gnecchi;

RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione competente ha conclusivamente ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, anche attesa l’assenza di rilievi deduttivi da parte del promotore;

VISTA la nota del 20 maggio 2010, recapitata il 17 giugno 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Gnecchi l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

CONSIDERATO che anche in tale fase del procedimento il Sig. Gnecchi non ha svolto alcuna considerazione difensiva, né ha richiesto di essere audito;

VISTA la Relazione per la Commissione del 20 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A. relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto pienamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, in quanto le evidenze agli atti dimostrano come il promotore si sia fatto consegnare i codici segreti relativi al cliente sig. … e abbia disposto a proprio favore l’operazione di bonifico per l’importo di euro 240,00, come del resto ammesso dallo stesso sig. Gnecchi all’Intermediario, secondo quanto da questi comunicato nella citata nota del 6 maggio 2009; va, altresì, considerato che il promotore non ha prodotto, nell’ambito dell’intero procedimento sanzionatorio, alcuna argomentazione deduttiva funzionale ad una diversa qualificazione dei fatti;

B. relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione, nei confronti del Sig. Gnecchi, del provvedimento di radiazione dall’albo, posto che:

•ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 i promotori finanziari che violano le norme del medesimo decreto e le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, sono puniti in base alla gravità della violazione ed all’eventuale recidiva;

•ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. a), n. 4) (attualmente art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), del regolamento Consob n. 16190/2007), la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

•l’utilizzo dei codici di accesso telematico, per il quale non è prevista una specifica sanzione, costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, vista la strumentalità di tale condotta rispetto all’atto acquisitivo;

•le modalità fraudolente con cui sono stati posti in essere i suddetti atti violativi accertati costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Carlo Gnecchi, nato il 5 marzo 1960 a Milano e residente [ … in provincia di Genova …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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