Promotori – La difesa fa acqua, radiato ex Mediolanum

Tratto dal sito Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13211 del 24 luglio 2001, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Fabrizio Rossi, nato ad Alatri (FR) il 6 luglio 1977 ed … residente in […in provincia di Frosinone…];

VISTE le note del 29 giugno 2009, 17 settembre 2009 e 3 novembre 2009, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità poste in essere dal sig. Fabrizio Rossi nell’esercizio dell’attività professionale di promotore finanziario;

CONSIDERATO che dalla segnalazione dell’Intermediario e dalla relativa documentazione trasmessa a supporto sono emersi i sotto specificati elementi a carico del promotore, in merito alla posizione dei clienti di seguito indicati:

1) sig.ra …: l’investitrice ha disconosciuto, fra gli altri, le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. …, affermando di non aver avuto alcuna ragione di debito verso i relativi beneficiari, clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al sig. Rossi ovvero persone a lui unite da vincoli di parentela: i) bonifico del … a favore del sig. …, … del promotore, per un importo di € 3.700,00; ii) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 900,00; iii) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 1.500,00.

La cliente ha, inoltre, disconosciuto le seguenti operazioni di bonifico disposte in suo favore da clienti affidati al promotore e per causali ignote: i) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 3.000,00, sul conto n. …; ii) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 2.600,00, sul conto n. …; iii) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 379,00, sul conto n. …; iv) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 526,00, sul conto n. ….

La sig.ra … ha, poi, dichiarato di avere consegnato al promotore i tre seguenti assegni bancari, due dei quali risultano incassati da un cliente affidato al sig. Rossi, il sig. …, ed il terzo da un soggetto sconosciuto, il sig. …: i) n. … di € 5.000,00 del …; ii) n. … di € 6.000,00 del …; iii) n. … di € 3.120,00 del …;

2) sig.ra …: la cliente ha consegnato all’Intermediario copia di un modulo per l’esecuzione di versamenti aggiuntivi sul fondo comune di investimento denominato “Top Managers Funds”, collocato dalla stessa Banca Mediolanum S.p.A. e sottoscritto per il tramite del promotore finanziario. Il modulo, privo della data e della specificazione del mezzo di pagamento prescelto, riporta l’indicazione del versamento dell’importo di € 5.250,00 che, tuttavia, non risulta essere mai stato eseguito;

3) sig.ra …: la risparmiatrice ha disconosciuto le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. … in favore di altri clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al sig. Fabrizio Rossi: i) bonifico del … a favore del sig. …, per un importo di € 1.403,37; ii) bonifico del … a favore del sig. …, per un importo di € 467,79.

La cliente ha, inoltre, disconosciuto le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. …, alcune in favore di clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al sig. Rossi ed altre di parenti dello stesso: i) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 3.535,00; ii) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 2.015,00; iii) bonifico del … a favore del sig. …, … del promotore, per l’importo di € 620,00; iv) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di 1.500,00; v) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 2.500,00; vi) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 1.500,00; vii) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 2.000,00; viii) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 2.500,00; ix) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 2.000,00;

4) sig. …: l’investitore ha disconosciuto le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. … in favore di clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al sig. Rossi: i) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 4.000,00; ii) bonifico del … a favore dei sig.ri … e …, per l’importo di € 2.000,00. Il cliente ha, inoltre, disconosciuto le seguenti disposizioni ordinate in suo favore dal sig. …, … del promotore: i) bonifico del …, per l’importo di € 1.500,00; ii) bonifico del …, per l’importo di € 627,00.

Il sig. … ha, poi, dichiarato di avere consegnato al promotore i seguenti assegni bancari: i) n. … di € 1.000,00 del …, incassato dal sig. …; ii) n. … di € 500,00 del …, incassato dal sig. …;

5) sig.ri … e …: i clienti hanno disconosciuto le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. …, in favore di clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al sig. Fabrizio Rossi ovvero di persone a lui unite da vincoli di parentela: i) bonifico del … a favore della sig.ra … c/o …, per l’importo di € 500,00; ii) bonifico del … a favore della sig.ra … c/o …, per l’importo di € 1.500,00; iii) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 7.260,00. I clienti hanno, inoltre, disconosciuto le seguenti operazioni eseguite in loro favore: i) bonifico del …, disposto dai sig.ri … e …, per l’importo di € 5.000,00; ii) bonifico del …, disposto dal sig. … per l’importo di € 800,00; iii) bonifico del …, disposto dai sig.ri … e …, per l’importo di € 6.000,00; iv) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 350,00; v) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 850,00;

6) sig.ra …: la cliente ha disconosciuto le seguenti operazioni disposte a valere sul proprio conto corrente n. … in favore di clienti di Banca Mediolanum S.p.A. affidati al promotore ovvero di persone a lui unite da vincoli di parentela: i) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 907,00; ii) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 1.200,00; iii) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 3.400,00; iv) bonifico del … a favore del sig. …, per l’importo di € 2.500,00.

La cliente ha inoltre disconosciuto le seguenti operazioni disposte in suo favore: i) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 400,00; ii) bonifico del … disposto dal sig. …, per l’importo di € 400,00;

7) sig.ra …: la cliente ha dichiarato di avere consegnato al promotore, in data 18 luglio 2007, l’assegno bancario n. … di € 901,00, che non risulta essere mai stato accreditato sul proprio conto corrente ed ha, inoltre, disconosciuto il bonifico di € 907,00 del …, disposto in suo favore dalla sig.ra …;

8) sig.ra …: la cliente ha dichiarato di avere consegnato al promotore, in data 31 agosto 2008, l’assegno bancario n. … di € 59.629,32, che non risulta essere mai stato accreditato sul proprio conto corrente;

VISTA la nota del 15 febbraio 2010, notificata il successivo giorno 18, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori, avuto riguardo ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Fabrizio Rossi, ai sensi dell’art. 196, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007: i) art. 107, comma 1, per avere egli: acquisito, anche mediante distrazione in favore di terzi, somme di pertinenza della clientela; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; compiuto atti di confusione tra i patrimoni degli investitori; ii) art. 108, comma 5, per avere egli accettato dai clienti mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti; iii) art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

VISTA la nota del 9 marzo 2010, con la quale il sig. Fabrizio Rossi ha formulato istanza di accesso agli atti, cui la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha fornito positivo riscontro con nota del 25 marzo 2010;

CONSIDERATO che in tale fase del procedimento il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione né ha chiesto di essere audito;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 2 settembre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;

VISTA la nota del 7 settembre 2010, pervenuta il successivo giorno 9, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Rossi l’avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

VISTA la nota del 9 ottobre 2010, con la quale il sig. Rossi, oltre a chiedere di essere personalmente audito in merito ai fatti oggetto di contestazione, ha rassegnato le proprie deduzioni difensive, rilevando che:

– i reclami dei clienti circa l’operatività bancaria sono tutti ampiamente tardivi, talora molto risalenti nel tempo (2004-2006), pur in presenza di un regolare invio periodico della relativa documentazione contabile e dell’attivazione del servizio di allerta su SMS; tra l’altro, talune di dette operazioni non sono state oggetto di rilievo nel corso della verifica ispettiva disposta dall’Intermediario nel 2004;

– i clienti asseritamente raggirati, in realtà, avrebbero tutti avuto padronanza dell’uso del mezzo informatico, come attestato dalla frequenza delle operazioni dagli stessi disposte on line, anche da utenze diverse da quella collocata nel domicilio del deducente e dalla quale ultima, talora, essi hanno avuto modo di impartire autonomamente e riservatamente le proprie disposizioni;

– nessuna dazione di denaro contante oggetto di contestazione é stata in alcun modo comprovata agli atti;

– nessun cliente ha mai lamentato falsificazioni di firme su mezzi di pagamento da sé emessi e consegnati al deducente;

– i rapporti economici intercorsi tra i clienti e la famiglia Rossi trovano fondamento nell’attività commerciale esercitata da quest’ultima e non sono in alcun modo ascrivibili all’offerta fuori sede;

– Banca Mediolanum S.p.A. in più occasioni avrebbe ostacolato il reperimento di elementi a discarico del deducente, in particolare, nell’accesso al fascicolo relativo alla verifica ispettiva del 2004, conclusasi senza rilievi per il promotore;

– lo stesso Intermediario, nella corrispondenza intercorsa con i componenti del nucleo famigliare …-…, avrebbe espresso perplessità in ordine agli addebiti da essi formulati nei propri confronti;

VISTO il verbale dell’audizione del sig. Rossi svoltasi in data 25 ottobre 2010 avanti all’Ufficio Sanzioni Amministrative, nel corso della quale il promotore, oltre a confermare e richiamare le dichiarazioni già rese, ha tenuto a puntualizzare, tra l’altro, che:

– il coinvolgimento di propri famigliari nei bonifici disposti dai clienti sarebbe dovuto all’attività commerciale di vivaistica da essi gestita, oltre che dai rapporti amicali allora esistenti;

– l’esistenza di bonifici tra clienti sarebbe effetto tra i rapporti esistenti tra gli stessi, stante anche la limitata dimensione sociale e territoriale della comunità di riferimento;

– i sig.ri … e … avrebbero disconosciuto anche operazioni disposte a favore proprio presso altri istituti di credito o a beneficio di prossimi congiunti; la sig.ra … avrebbe disconosciuto un totale di 21 operazioni, 12 delle quali antecedenti alla visita ispettiva disposta dalla Banca nel 2004, senza che in quella sede venisse formulato alcun rilievo;

VISTA la Relazione per la Commissione del 29 novembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, in virtù dei gravi, precisi e concordanti elementi acquisiti al procedimento, ha ritenuto definitivamente accertate le responsabilità del sig. Rossi in ordine alle violazioni ascrittegli, eccetto che per la ricezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni rese da investitori e promotore e dell’assenza di ulteriori riscontri in merito. Invece, con riferimento alle rimanenti condotte illecite, le deduzioni difensive formulate dal sig. Rossi non sono idonee a superare quanto contestato, dal momento che la natura dei rapporti patrimoniali intercorsi tra alcuni investitori ed i prossimi congiunti del promotore non è stata chiarita dal deducente, il quale, senza offrire alcun supporto probatorio al riguardo, si è limitato ad affermarne la riconducibilità a forniture di beni e/o prestazioni di servizi da parte dell’impresa commerciale della propria famiglia ovvero a non meglio precisati e comprovati rapporti amicali.

La ricostruzione dei fatti fornita concordemente da risparmiatori e Banca risulta, poi, avvalorata anche dall’esame degli elementi che seguono:

– i clienti coinvolti dalle operazioni di bonifico in uscita o in entrata, oggetto di contestazione, hanno formalmente e separatamente negato di conoscersi e, quindi, di avere ragioni reciproche di debito o credito, né il promotore ha fornito alcun concreto riscontro di segno contrario;

– l’asserita padronanza del mezzo informatico da parte di tutti o quasi gli investitori in discorso non elide il dato fattuale, non revocato in dubbio neppure dal sig. Rossi, che l’operatività contestata abbia avuto origine anche dall’utenza internet privata da lui correntemente utilizzata per l’offerta fuori sede;

– il disconoscimento di movimenti bancari da parte del cliente, nell’ipotesi che esso sia tardivamente effettuato nell’ambito del rapporto contrattuale intrattenuto con l’intermediario, assume di per sé rilevanza, ove debitamente supportato, ai fini dell’accertamento delle condotte illecite poste in essere dal promotore nell’ambito della propria attività professionale, a prescindere dalle conseguenze che detto ritardo può produrre nel quadro dei rapporti contrattuali con l’istituto di credito;

– la corrispondenza intercorsa tra Banca Mediolanum S.p.A. ed i clienti del nucleo famigliare … citata dal promotore a proprio discarico, in realtà, oltre a non riferirsi a tutti i fatti oggetto di contestazione, non esprime, da parte dell’Intermediario, una generale riconsiderazione in termini di liceità dell’operato del sig. Rossi; al contrario, essa dà esplicitamente atto della circostanza che detti investitori abbiano “deliberatamente rinunciato al proprio diritto-dovere di gestire e controllare i propri investimenti, demandando l’intera operatività in Banca Mediolanum al sig. Rossi Fabrizio”, con ciò confermando che, sostanzialmente, era questi ad operare sui rapporti di pertinenza dei clienti;

B) relativamente alla sanzi ne applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4 e 7, del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di: i) acquisizione, anche temporanea ed anche ove posta in essere mediante distrazione a favore di terzi, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; ii) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

– nel caso di specie, stanti il contesto nel quale sono state poste in essere e la connessione rispetto agli atti acquisitivi, anche l’aver utilizzato i codici segreti di accesso telematico relativi ai rapporti di pertinenza degli investitori e l’aver posto in essere atti di confusione dei relativi patrimoni, non assoggettate a specifica sanzione tipica dagli artt. 107, comma 1, e 110 del citato regolamento n. 16190, sono da qualificare come condotte illecite connotate da particolare gravità, tali da giustificare l’applicazione anche per esse della sanzione della radiazione;

– le gravi violazioni della normativa di settore di cui sopra, per le modalità fraudolente delle condotte illecite accertate e la pluralità di risparmiatori coinvolti, hanno definitivamente compromesso l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Fabrizio Rossi, nato ad Alatri (FR) il 6 luglio 1977 ed … residente in […in provincia di Frosinone…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!