Promotori – Non è una Consob per Santi

Tratto dal portale Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998, disciplinante l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 10115 dell’8 luglio 1996, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finanziari del Sig. Santi Rinciari Bernava Morante, nato a Messina il 14 gennaio 1963 e ivi residente [… omissis …];

VISTE le note del 6 aprile 2009 e del 20 aprile 2009, con le quali San Paolo Invest Sim S.p.A. ha segnalato alla Consob alcune ipotesi di violazioni poste in essere dal sig. Santi Rinciari nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario; in particolare, l’Intermediario ha comunicato di aver effettuato un’indagine informativa sull’operato del sig. Santi Rinciari, dalla quale è stato riscontrato che sui conti correnti n. … e n. … presso lo stesso Intermediario intestati al sig. Santi Rinciari e alla sig.ra … (… del promotore) e sul conto corrente n. … presso il Banco di Sicilia intestato alla sig.ra … era stato effettuato l’accredito di n. 4 bonifici bancari per un importo complessivo pari a € 60.000,00 disposti in addebito del conto corrente … intestato al sig. …, cliente del sig. Rinciari; la predetta somma di € 60.000,00 era stata accreditata sul conto corrente del sig. … tramite bonifici disposti in addebito sui conti dei sig.ri … e …, clienti anch’essi del sig. Rinciari.

VISTA la stessa nota del 20 aprile 2009, con la quale l’Intermediario ha anche trasmesso alla Consob copia della dichiarazione scritta rilasciata dal sig. Santi Rinciari all’esito dell’incontro svoltosi con incaricati dello stesso Intermediario presso il Punto operativo di Messina in data 2 aprile 2009; in tale dichiarazione il sig. Rinciari ha affermato:

  • di aver ricevuto un prestito dell’importo pari a € 44.000,00 dal sig. …, suo amico di infanzia; prestito disposto attraverso bonifici di pari importo a favore dei conti correnti intestati a sé e alla … presso Intesa-Sanpaolo e Banco di Sicilia;
     
  • di aver provveduto a bonificare, tramite quattro moduli di bonifico preformati e senza la consapevolezza dei clienti … e …, un importo complessivo di euro 60.000,00 sul c/c … intestato al sig. …;

VISTA la nota 3 settembre 2009, con la quale Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha trasmesso alla Consob:

1) copia del reclamo presentato dai sig.ri … e … nei confronti del sig. Santi Rinciari il 7 maggio 2009, con il quale i clienti hanno chiesto all’Intermediario la refusione delle somme indebitamente sottratte;

2) copia del reclamo presentato dalla sig.ra … nei confronti del sig. Santi Rinciari il 30 giugno 2009, con il quale la cliente ha lamentato gravi irregolarità da parte del promotore, affermando di avergli consegnato due assegni, con il campo beneficiario non compilato, di importo pari a euro 20.000,00 ciascuno, tratti sul proprio conto corrente presso il Banco di Sicilia, in data 16 giugno 2008 e 10 novembre 2008, al fine di effettuare alcuni investimenti; il promotore avrebbe successivamente compilato i due assegni intestandoli alla sig.ra … . Con lo stesso reclamo la cliente ha anche disconosciuto il bonifico di importo pari a euro 16.000,00, effettuato in data 27 novembre 2008 a valere sul proprio conto corrente n. … a favore della sig.ra … (… del promotore), con causale “1° acconto acquisto immobile in via Salandra”;

3) copia dei predetti assegni bancari e del modulo disposizione di bonifico di cui al punto 2);

4) copia della lettera di recesso per giusta causa trasmessa al sig. Santi Rinciari in data 15 aprile 2009;

5) copia del Verbale “Intervento di Audit prot. …”, redatto all’esito delle verifiche effettuate nei confronti del sig. Santi Rinciari in data 9 aprile 2009;

VISTA la lettera del 23 dicembre 2009, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Santi Rinciari Bernava Morante la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, commi 5 e 6, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007, per avere il promotore:

– acquisito la disponibilità della somma di euro 60.000,00 a danno dei clienti … e … e di euro 56.000,00 a danno della sig.ra …;

– perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;

– ricevuto dal sig. … un finanziamento di importo pari a euro 44.000,00;

– accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Sig. Santi Rinciari Bernava Morante è stato reso edotto, con la stessa lettera del 23 dicembre 2009, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che in tale fase del procedimento il sig. Santi Rinciari Bernava Morante non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la nota del 7 giugno 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig. Santi Rinciari Bernava Morante;

VISTO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 14 giugno 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Santi Rinciari Bernava Morante l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

CONSIDERATO che, anche in tale fase procedimentale, il sig. Santi Rinciari Bernava Morante non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 6 dicembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione; ciò in quanto:

– dalla documentazione trasmessa dall’Intermediario e da quanto dichiarato dallo stesso promotore, risulta con evidenza l’acquisizione della disponibilità della somma di euro 60.000,00 a danno dei clienti … e … e di euro 56.000,00 a danno della sig.ra …, il perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti, la ricezione dal sig. … di un finanziamento di importo pari a euro 44.000,00, e l’accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di settore;

– in tale contesto, è da ritenersi sintomatico anche il fatto che il promotore non abbia ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’albo, posto che:

– ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998 la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari, tra le altre, la sanzione della radiazione dall’Albo;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4) e n. 7) del proprio regolamento n. 16190 del 29/10/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori e di compimento di operazioni non autorizzate dai clienti;

– ai sensi del’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6 e n. 7) del medesimo regolamento, l’accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi e la ricezione di finanziamenti da parte dei clienti sono tipicamente sanzionate con la sospensione dall’albo dei promotori finanziari, ma risultano talmente gravi nel quadro dei fatti accertati nell’ambito del presente procedimento da far ritenere sussistenti anche per esse i presupposti per l’applicazione del provvedimento di radiazione;

– la reiterazione delle condotte illecite, da parte del promotore e l’entità delle disponibilità liquide sottratte, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati e dei clienti coinvolti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Santi Rinciari Bernava Morante, nato a Messina il 14 gennaio 1963 e ivi residente [… omissis …], è radiato dall’albo dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 14 dicembre 2010

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