di Luca Spoldi
Più tormentata la storia di Enasarco, fino al 1973 del tutto simile ad una assicurazione sulla vita, che, al raggiungimento dell’età pensionabile, consentiva (in alternativa) la capitalizzazione della rendita, sotto forma di trattamento pensionistico, ovvero la liquidazione del capitale versato. Dopo il 1973 l’Enasarco ha assunto i requisiti tipici del trattamento di previdenza (integrativa, che si aggiunge e non sostituisce la contribuzione all’Inps): al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi) o in caso di invalidità permanente, spetta un trattamento di previdenza, reversibile in caso di morte, escludendo, in ogni caso, la liquidazione del capitale. I promotori finanziari possono operare come lavoratori dipendenti o autonomi e in quest’ultimo caso come agenti o mandatari.
L’esistenza di un contratto di agenzia fa sì che i promotori appartengano alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione sia riferita a prodotti finanziari o a beni materiali o di altro tipo e pertanto sono al momento tenuti all’iscrizione all’Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori. Questi sono pari al 13,50% dell’importo delle provvigioni spettanti, di cui il 6,75% a carico del preponente (ossia della mandante) e il 6,75% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni) nel caso di attività di agenzia svolta sotto forma di ditta individuale o società di persone. Per il biennio 2010-2011 sono stati individuati minimali contributivi pari a 789,00 euro (per gli agenti monomandatari) ovvero a 396,00 euro (per gli agenti plurimandatari), mentre i massimali provvigionali sono di 27.667,00 euro per i monomandatari e di 15.810,00 euro per i plurimandatari.Se invece l’attività di agenzia è svolta in forma di società di capitali al posto del 13,50% si applicano un’aliquota differenziata in base ai seguenti scaglioni di importi provvigionali annui: fino a 13 milioni di euro: aliquota del 2%; da 13 milioni e un centesimo a 20 milioni: aliquota dell’1%; da 20 milioni e un centesimo a 26 milioni: aliquota dello 0,5%; oltre i 26 milioni: aliquota dello 0,1%. In questo caso non sono previsti minimali e massimali.