Promotori – Incognita doppia contribuzione

di Luca Spoldi

 
Il tema della previdenza, obbligatoria o integrativa che sia, per la figura professionale del promotore finanziario ha subito negli anni una serie di variazioni fino a giungere all’attuale impostazione che prevede, in quanto agenti di commercio, due distinti trattamenti di previdenza obbligatoria: Enasarco e Inps (delle quali l’Inps è considerata la forma di previdenza principale, mentre l’Enasarco, pur essendo stata istituita per prima, nel 1962, è definita previdenza integrativa). 
L’Inps sul suo sito ricorda come in un primo momento i promotori finanziari, legittimati all’esercizio dell’attività con l’iscrizione all’Albo, non fossero considerati, per espressa disposizione di legge, obbligatoriamente iscrivibili alla gestione previdenziale dei commercianti. Peraltro lo stesso Inps sin dal 1995 (circolare n. 133/1995) ne aveva stabilito l’obbligatorietà. Il legislatore è successivamente intervenuto sancendo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercio dall’1 gennaio 1997 per chi all’epoca fosse già iscritto all’albo, ovvero dalla data di iscrizione all’Albo medesimo per coloro chi ha iniziato l’attività dopo tale data. Le modalità di iscrizione e il versamento dei contributi sono le stesse della generalità dei commercianti; è inoltre prevista la possibilità di riscatto dei periodi di praticantato effettuati dai promotori finanziari. Con la Circolare del 9 febbraio 2011 n. 30, l’Inps ha reso note le aliquote contributive, di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata (quali i promotori finanziari), complessivamente fissate pari al 26,72% (26,00% per Invalidità Vecchiaia e Superstiti + 0,72% di aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ovvero al 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Più tormentata la storia di Enasarco, fino al 1973 del tutto simile ad una assicurazione sulla vita, che, al raggiungimento dell’età pensionabile, consentiva (in alternativa) la capitalizzazione della rendita, sotto forma di trattamento pensionistico, ovvero la liquidazione del capitale versato. Dopo il 1973 l’Enasarco ha assunto i requisiti tipici del trattamento di previdenza (integrativa, che si aggiunge e non sostituisce la contribuzione all’Inps): al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi) o in caso di invalidità permanente, spetta un trattamento di previdenza, reversibile in caso di morte, escludendo, in ogni caso, la liquidazione del capitale. I promotori finanziari possono operare come lavoratori dipendenti o autonomi e in quest’ultimo caso come agenti o mandatari.

L’esistenza di un contratto di agenzia fa sì che i promotori appartengano alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione sia riferita a prodotti finanziari o a beni materiali o di altro tipo e pertanto sono al momento tenuti all’iscrizione all’Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori. Questi sono pari al 13,50% dell’importo delle provvigioni spettanti, di cui il 6,75% a carico del preponente (ossia della mandante) e il 6,75% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni) nel caso di attività di agenzia svolta sotto forma di ditta individuale o società di persone. Per il biennio 2010-2011 sono stati individuati minimali contributivi pari a 789,00 euro (per gli agenti monomandatari) ovvero a 396,00 euro (per gli agenti plurimandatari), mentre i massimali provvigionali sono di 27.667,00 euro per i monomandatari e di 15.810,00 euro per i plurimandatari.Se invece l’attività di agenzia è svolta in forma di società di capitali al posto del 13,50% si applicano un’aliquota differenziata in base ai seguenti scaglioni di importi provvigionali annui: fino a 13 milioni di euro: aliquota del 2%; da 13 milioni e un centesimo a 20 milioni: aliquota dell’1%; da 20 milioni e un centesimo a 26 milioni: aliquota dello 0,5%; oltre i 26 milioni: aliquota dello 0,1%. In questo caso non sono previsti minimali e massimali. 

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