Promotori – Polizze linked e la magistratura

di Fabrizio Tedeschi

 
Ormai la valutazione della giurisprudenza incomincia a essere costante. Per ora in primo grado, ma non sarà facile ribaltare i giudizi in sede di appello o di legittimità tanto le motivazioni sono semplici e chiare. Viene quasi da domandarsi come mai nessuno abbia agito prima a fronte di simile lapalissiana verità. Sono bastate poche righe, precise e sintetiche, scritte da qualche magistrato a far crollare tutta la finzione di prodotti assicurativi che tali non sono. Alla fine diversi tribunali sparsi per la penisola, da Cagliari a Parma a Venezia e altri, sono giunti a un’univoca conclusione. La quale ha conseguenze piuttosto incisive sull’industria dei prodotti finanziari e in particolare sulla loro distribuzione. Cosa dicono queste sentenze? Affermano che laddove la polizza assicurativa non abbia un contenuto previdenziale o di copertura di un rischio demografico (cioè di morte o invalidità o simili), ma il proprio rendimento o risultato sia collegato a strumenti finanziari quali obbligazioni o fondi o addirittura a indici sull’andamento di mercati finanziari o simili, essa perde la propria natura di contratto assicurativo non avendone le caratteristiche ma solo il nome. Diviene un vero e proprio strumento finanziario e come tale dovrà essere trattato. Si tratta esattamente di quanto richiesto a gran voce dall’industria di gestione e di distribuzione di strumenti finanziari che ha sempre denunciato una notevole disparità di trattamento a proprio danno. Dopo anni di pressione sul legislatore e sui regolatori senza risultati più concreti di tanto, è bastata la penna (o meglio la tastiera) di qualche magistrato e il castello di carte è crollato. Adesso, sempre che le sentenze siano confermate in appello, vi saranno conseguenze piuttosto incisive sul mercato. L’equiparazione delle polizze linked a uno strumento finanziario comporta automaticamente l’applicazione della MiFID. La loro distribuzione dovrà essere affidata a chi sia autorizzato a collocare strumenti finanziari, quali banche, imprese d’investimento e promotori finanziari. Le modalità di vendita saranno disciplinate dalla MiFID e quindi richiederanno le stesse norme di trasparenza e correttezza e, se necessario, anche il prospetto dello strumento finanziario “sottostante” al quale è collegato il risultato della “polizza”. Se poi il prodotto è collocato con contratto assistito da consulenza, vi dovrà essere analisi dell’adeguatezza con tutte le conseguenze del caso. Per inciso, ma elemento importantissimo, tali “polizze” sono pignorabili e non più sottratte a fallimenti e alle varie azioni dei creditori. Se le regole dell’intermediazione finanziaria non fossero rispettate, saremo di fronte a gravi violazioni di legge e si dovrebbe parlare di nullità del contratto o di gravi inadempimenti del collocatore con susseguente risarcimento del danno provocato. Per quanto riguarda le “polizze” ancora da collocare, sarà bene che gli intermediari si conformino alla “nuova” interpretazione della norma e applichino la MiFID, si spera senza cercare aggiustamenti per mantenere, sempre sotto mentite spoglie, lo status quo. La situazione è più grave per le vecchie “polizze” già collocate. Se queste non hanno le caratteristiche assicurative richieste dalla norma, sono strumenti finanziari e con ogni probabilità sono stati collocati senza rispettare le regole MiFID. In questo caso, è bene cercare di sanare il pregresso, anche ritirando le polizze e sostituendole con strumenti conformi alla normativa e collocati secondo le regole. Nel caso non si facesse nulla, resterebbe appeso sul capo del promotore e dell’intermediario il rischio, veramente grande, di una richiesta di nullità o di risarcimento danni da parte dei clienti. Se poi i clienti hanno sottoscritto un contratto di consulenza, potrebbero vantare un qualche diritto a essere informati della novità giurisprudenziale. Se questo non avvenisse, potrebbero lamentarsi per una consulenza “infedele”.

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