Promotori – Mascherin, Mediolanum lo revoca, Consob lo sospende

Tratto dal portale Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5993 del 18 febbraio 1992 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Enzo Mascherin, nato a Genova (GE) il 25 dicembre 1957 ed ivi residente [… omissis …];

VISTA la nota in data 26 ottobre 2009, con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato di avere revocato il mandato conferito al Sig. Enzo Mascherin a causa dell’emersione, all’esito di controlli effettuati dal proprio Ufficio Ispettorato Rete, di alcune irregolarità poste in essere dal promotore finanziario;

CONSIDERATO che, in particolare, l’Intermediario ha comunicato di aver rilevato dei bonifici in uscita da conti correnti di clienti del promotore ed a favore di due conti correnti intestati, rispettivamente, alla … del Sig. Mascherin, Sig.ra …, ed alla …, Sig.ra …; in relazione a tali circostanze, nel corso di un incontro tenutosi in data 21 settembre 2009 presso l’Ufficio Ispettorato Rete di Banca Mediolanum S.p.A., il promotore avrebbe dichiarato che, per far fronte ad un pignoramento posto in esecuzione da parte di Equitalia nei suoi confronti, egli avrebbe chiesto dei prestiti per un totale di € 205.000 agli otto clienti di sua stretta conoscenza di seguito elencati in tabella, cinque dei quali dovevano ancora essere rimborsati; alcuni bonifici relativi a tali prestiti, a causa della scarsità di tempo a disposizione per restituire al Sig. … la somma da questi prestata, sarebbero transitati su conti correnti aperti presso Banca Mediolanum S.p.A.; altre operazioni, invece, non sarebbero visibili in quanto transitate su altre banche o effettuate in contanti; tutti i clienti, a detta del promotore, gli avrebbero consapevolmente concesso tali prestiti;

Clienti

Finanziamento (in euro)

30.000

74.000

21.000

11.000

12.000

30.000

17.000

10.000

TOTALE

205.000


RILEVATO che, a seguito delle dichiarazioni del promotore, l’Intermediario ha incontrato i clienti coinvolti in tale operatività ed ha trasmesso, con la predetta nota del 26 ottobre 2009, le dichiarazioni da questi rilasciate su questionari informativi sottoposti loro dall’Ufficio Ispettorato Rete della Banca, dai quali emerge quanto segue:

1) Sig. …: il cliente ha dichiarato di aver concesso un prestito personale al Sig. Mascherin per un importo pari a € 30.000 e di aver ricevuto dal promotore, a garanzia del suddetto prestito, un assegno bancario personale tratto presso altro Istituto;

2) Sig. …: il cliente ha dichiarato di aver concesso, tra i mesi di ottobre e di dicembre del 2008, un prestito personale al Sig. Mascherin per un importo pari a € 74.000, che gli è stato interamente restituito dal promotore;

3) Sig. …: il cliente si è riservato di effettuare una verifica sulle operazioni disposte sul proprio conto corrente; il Sig. …, tuttavia, non ha successivamente fornito alcun riscontro;

4) Sig.ri … ed …: la Sig.ra … ha dichiarato “che non ero a conoscenza di aver prestato dei soldi al Sig. Mascherin. Il Sig. Mascherin ha provveduto a restituirmi la somma di € 11.000 in contanti in due tranches, rispettivamente, di € 3.000 e di € 8.000“; l’Intermediario ha specificato che le somme, relative al prestito che il promotore aveva affermato di aver ricevuto dai clienti, sarebbero state bonificate in data 8 aprile 2009 in addebito sul conto corrente intestato ai Sig.ri … ed a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra …;

5) Sig. …: il cliente ha dichiarato di aver concesso un prestito personale al Sig. Mascherin, tramite due bonifici bancari, rispettivamente, per € 14.600 a favore della Sig.ra … e per € 12.000 a favore della Sig.ra …, per un importo complessivamente pari ad € 26.600, non ancora restituitogli alla data del 14 ottobre 2009; l’Intermediario ha specificato che il cliente faceva riferimento ai seguenti due bonifici in addebito sul conto corrente n. … a lui intestato:

a) bonifico del 10 aprile 2009 di € 14.600 a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra … presso Unicredit Banca;

b) bonifico del 30 aprile 2009 di € 12.000,00 a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra … presso Banca Popolare di Milano;

6) Sig. …: il cliente ha dichiarato di aver concesso un prestito personale al Sig. Mascherin per un importo pari ad € 30.000, dei quali € 10.000 gli sarebbe già stati restituiti alla data del 15 ottobre 2009;

7) Sig. …: il cliente ha dichiarato che i bonifici in uscita a favore di terze persone sono stati effettuati a titolo personale e non sono riconducibili ad investimenti presso Banca Mediolanum; l’Intermediario ha specificato che sono stati rilevati i tre seguenti bonifici in addebito sul conto corrente n. … intestato al Sig. …;

a) bonifico del 17 aprile 2009 di € 8.000, a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra … presso Unicredit Banca;

b) bonifico del 23 aprile 2009 di € 7.000, a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra … presso Banca Popolare di Milano;

c) bonifico dell’8 maggio 2009 di € 5.000, a favore del conto corrente n. … intestato alla Sig.ra … presso Unicredit Banca;

8) Sig. …: il cliente ha dichiarato di aver concesso un prestito personale al Sig. Mascherin per un importo pari ad € 10.000, già rimborsatogli alla data del 15 ottobre 2009; l’Intermediario ha specificato che il cliente faceva riferimento al bonifico di € 10.000 effettuato in data 6 marzo 2009 a valere sul conto corrente n. … intestato al Sig. … ed a favore della Sig.ra …;

VISTA la nota del 12 febbraio 2010, notificata al promotore il 17 febbraio, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato al Sig. Enzo Mascherin la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007:

1) art. 107, comma 1, per avere acquisito, anche in via temporanea, la disponibilità della somma complessiva di € 32.000 di pertinenza dei Sig.ri … e … e del Sig. …;

2) art. 108, comma 6, per avere ricevuto finanziamenti di ammontare complessivamente pari a € 173.000 dai clienti Sig.ri …, …, …, …, …, …;

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 12 febbraio 2010, il Sig. Mascherin è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota in data 8 marzo 2010, con la quale il Sig. Mascherin ha trasmesso deduzioni difensive con le quali ha rappresentato quanto segue:

– ha ammesso di aver ricevuto a titolo di prestito le somme indicate in contestazione da parte dei clienti ivi individuati; i clienti, in virtù dei preesistenti rapporti di amicizia con il Sig. Mascherin, avrebbero ritenuto di agire in questo modo per aiutarlo in un momento di grave difficoltà finanziaria, dovuta al pignoramento dei depositi bancari del promotore nell’ambito di una procedura di recupero di crediti fiscali avviata da Equitalia; i bonifici relativi ai prestiti ottenuti dai clienti sarebbero stati disposti a favore dei conti correnti di … e di … proprio a causa del pignoramento dei propri conti correnti;

– ha negato di aver acquisito la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei Sig.ri … ed … e del Sig. …; con riguardo ai primi, egli ha sostenuto che i clienti potrebbero essere stati fraintesi dall’Ispettorato della Banca oppure che gli stessi potrebbero essere incorsi in un equivoco a causa della non coincidenza tra il beneficiario del bonifico di € 11.000 disposto in data 8 aprile 2009, la Sig. …, e il reale beneficiario del prestito, il promotore medesimo; con riguardo al Sig. …, il promotore ha prodotto una lettera sottoscritta dal cliente nella quale egli afferma “di non aver nulla a pretendere dal Sig. Mascherin“;

– ha affermato l’insussistenza della contestata violazione dell’art. 108, comma 6, del Regolamento Consob n. 16190/2007, sostenendo che “il finanziamento disapprovato dalla regola è quello ricevuto nel quadro di un rapporto puramente clientelare (o potenzialmente clientelare)“, non potendosi interpretare tale norma “nel senso di vietare la coltivazione di rapporti diversi (ad esempio di amicizia o risalente conoscenza e frequentazione, come nel caso in esame) da quelli puramente clientelari, magari anteriori a quello clientelare sopravvenuto, o la ricezione di benefici derivanti non già dalla strumentalizzazione del rapporto puramente clientelare, bensì connaturati […] alla solidarietà che […] caratterizza le relazioni interpersonali“;

– le operazioni di finanziamento cui si riferisce la disposizione potrebbero identificarsi non con i prestiti tout court, bensì con i finanziamenti che dissimulano corrispettivi a favore del promotore, “sia perché il divieto di concludere contratti di mutuo configurerebbe una limitazione dell’autonomia o libertà contrattuale che è costituzionalmente presidiata dalla riserva di legge, di modo che non può essere disposta da fonti regolamentari, ancorché sub primarie; sia perché l’intitolazione della disposizione in questione […] “Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o potenziali clienti” non ha alcuna attinenza […] con limitazioni dell’autonomia o libertà contrattuale; sia perché i finanziamenti, nella disposizione, sono per l’appunto menzionati di seguito al riferimento ai compensi“;

– ha affermato che in nessuno caso la propria condotta ha recato pregiudizio ai clienti;

VISTA la nota in data 29 luglio 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha richiesto al Sig. … conferma della dichiarazione liberatoria dal medesimo rilasciata al promotore e prodotta da quest’ultimo in sede deduttiva;

VISTA la nota del 9 agosto 2010, con la quale il Sig. … ha confermato integralmente quanto già dichiarato;

VISTA la nota dell’8 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al presente procedimento;

RILEVATO che, nella predetta Relazione, la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha ritenuto:

– non integrata la fattispecie illecita relativa all’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza dei Sig.ri … ed … e del Sig. …, in quanto gli elementi probatori emersi comportano la riqualificazione dei fatti quali fattispecie violativa di accettazione di finanziamenti; con riguardo al Sig. …, a fronte della generica dichiarazione da quest’ultimo rilasciata di non aver nulla a che pretendere, permane la dichiarazione confessoria del promotore di aver ricevuto un finanziamento dal cliente; con riguardo ai Sig.ri … ed …, quanto sostenuto dal promotore è avvalorato dal fatto che egli ha restituito l’importo ricevuto dai clienti alcuni mesi prima della ricezione della lettera di contestazione, come peraltro confermato dalle dichiarazioni rilasciate dai clienti medesimi nel corso dell’incontro con gli incaricati dell’Ufficio Ispettorato Rete di Banca Mediolanum;

– accertata la contestazione relativa all’accettazione di finanziamenti da parte dei clienti Sig.ri …, …, …, …, …, …;

VISTA la nota del 9 settembre 2010, recapitata in data 16 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Enzo Mascherin l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria;

RILEVATO che, in tale fase procedimentale, il Sig. Mascherin non ha esercitato alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione 20 dicembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto di condividere le valutazioni già espresse dalla Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, stante che:

  • la contestata violazione per avere ricevuto finanziamenti dai Sig.ri …, …, …, …, …, …, risulta accertata alla luce delle dichiarazioni a contenuto confessorio rilasciate dal promotore, sia innanzi a Banca Mediolanum S.p.A. e confermate dai clienti medesimi, sia in sede di deduzioni difensive innanzi alla Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;
     
  • li>la contestata violazione per avere il promotore acquisito la disponibilità della somma complessiva di € 32.000 di pertinenza dei Sig.ri … e … e del Sig. …, deve, invece, essere riqualificata quale percezione di finanziamenti anche da parte dei predetti clienti;
     

  • con riguardo ai Sig.ri … ed …, questi hanno rilasciato all’Intermediario una dichiarazione generica e di contenuto contraddittorio che non fornisce elementi di valutazione univoci per ritenere che il promotore abbia acquisito somme di pertinenza dei medesimi; il Sig. Mascherin, in proposito, ha affermato che la somma di € 11.000, trasferita tramite bonifico in data 8 aprile 2009 in addebito sul conto corrente intestato ai Sig.ri … ed a favore del conto corrente n. … intestato a …, sarebbe stata concessagli a titolo di finanziamento e non sussistono elementi per revocare in dubbio tale dichiarazione;
     
  • con riguardo al Sig. …, la sua dichiarazione liberatoria avvalora pienamente la versione dei fatti del Sig. Mascherin;
     
  • non può, invece, essere accolta l’argomentazione difensiva del Sig. Mascherin volta a sostenere l’insussistenza della contestata violazione stante che l’art. 108, comma 6, del Regolamento Consob n. 16190/2007 vieterebbe solo i finanziamenti strettamente riconducibili al rapporto professionale con il cliente; diversamente da ciò, infatti, ai fini della consumazione dell’illecito in parola, è necessaria e sufficiente l’accettazione, da parte del promotore, di un finanziamento erogato da clienti, non essendo presupposto indefettibile la sussistenza di uno specifico e diretto collegamento con l’attività professionale di promozione finanziaria e non rilevando le concrete motivazioni sottese al prestito concesso;
     
  • il divieto di percezione di finanziamenti, infine, non si pone in contrasto con il bene costituzionalmente tutelato dell’autonomia privata, essendo esso strumentale a prevenire ogni commistione patrimoniale tra promotore e cliente che crei il rischio di degenerazione del rapporto professionale instauratosi e, quindi, trovando anch’esso radicamento costituzionale nel bene del pubblico risparmio cui sono ispirate le disposizioni in materia di diligenza, correttezza e trasparenza del comportamento dei promotori finanziari;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, ha proposto l’adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria, per un periodo di due mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998 nei confronti del Sig. Enzo Mascherin, posto che:

  • ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari una tra le sanzioni ivi previste;
     
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 7, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi nell’ipotesi di percezione di finanziamenti in violazione dell’art. 108, comma 6, del medesimo Regolamento;
     
  • sussistono una pluralità di clienti interessati e la somma ottenuta a titolo di finanziamento è di importo non irrilevante;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Enzo Mascherin, nato a Genova (GE) il 25 dicembre 1957 ed ivi residente [… omissis …], è sospeso, per un periodo di due mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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