Promotori – Troppo “distratta” e viene sospesa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 10756 del 1° luglio 1997, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari della Sig.ra Graziella Lattanzi, nata il 9 settembre 1965 e residente [… in provincia di La Spezia …];

VISTE le note in data 12 giugno 2009, 6 agosto 2009 e 4 novembre 2009, con le quali Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato talune irregolarità poste in essere dalla Sig.ra Graziella Lattanzi nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario, in relazione alle quali aveva sospeso la medesima per un periodo di quattro settimane;

RILEVATO che, dalle predette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

– in seguito alle verifiche interne svolte dall’Intermediario sull’operato dei promotori Sig.ra Gabriella Lattanzi e Sig. …, era “risultata una gestione comune, tra i due promotori, di oltre n. 40 clienti”;

– più in particolare, n. 13 investitori assegnati alla Sig.ra Lattanzi risultavano essere stati di fatto assistiti in via continuativa e sistematica dall’altro promotore Sig. … il quale avrebbe sostituito la Sig.ra Lattanzi nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento nei confronti dei medesimi clienti;

– tale anomala gestione, il cui riferimento temporale coincideva con “l’avvio del primo rapporto”, aveva riguardato i Sigg.ri …;

– in occasione dell’incontro tenutosi in data 16 aprile 2009 presso l’Intermediario, la Sig.ra Lattanzi ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso che i 13 clienti a lei assegnati venivano interamente gestiti (apertura c/c, sottoscrizioni, ecc.) dall’altro promotore, il quale le sottoponeva “le documentazioni di cui sopra solo per apposizione della mia firma in qualità di Pb”;

VISTA la nota del 15 febbraio 2010, notificata all’interessata il 18 febbraio 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione a tali fatti ha contestato alla Sig.ra Graziella Lattanzi la violazione degli artt. 104, 107, comma 1, e 108, commi 1, 3 e 4, del Regolamento Consob n. 16190/ 2007 (già artt. 93 e 94, commi 1, 3 e 4 del Regolamento Consob n. 11522/98), per avere:

– violato i limiti dell’incarico conferito dall’Intermediario e le procedure di assegnazione dei clienti;

– omesso di consegnare ai clienti copia delle dichiarazioni scritte di cui all’art. 108, comma 1, lett. a) e b);

– omesso di assolvere gli obblighi informativi nei confronti dei clienti e di verificare che gli stessi avessero compreso le caratteristiche delle operazioni proposte;

– omesso di verificare l’identità dei clienti prima di raccogliere le sottoscrizioni e le disposizioni;

VISTA la nota di deduzioni in data 15 marzo 2010, con la quale la Sig.ra Lattanzi, per il tramite del proprio legale, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all’Intermediario in data 16 aprile 2009, tenendo a precisare quanto segue:

– che “i 13 clienti a lei assegnati furono gestiti dal Sig. … e 31 clienti affidati a quest’ultimo furono, di fatto, gestiti direttamente dalla stessa”;

– di avere agito in buona fede e secondo le direttive del suo superiore gerarchico, nella persona del promotore Sig. …, nella convinzione che le modalità operative di gestione dei clienti – con … condivise – fossero anche implicitamente avallate dall’Intermediario;

– che le irregolarità commesse nella gestione dei clienti “attengono unicamente agli aspetti formali (sicuramente violati), ma non hanno intaccato la bontà delle operazioni sotto il profilo sostanziale”;

VISTA la nota in data 2 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione; .

VISTA la nota del 7 settembre 2010, comunicata al promotore il 17 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Sig.ra Graziella Lattanzi l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

VISTA la nota dell’11 ottobre 2010, con la quale la Sig.ra Lattanzi, sempre per il tramite del proprio legale, ha fatto pervenire deduzioni integrative con le quali ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto in prima fase e, relativamente alla sanzione, ha chiesto che si tenga conto delle seguenti circostanze:

– “di eventuali recidive (totalmente assenti nel caso di specie), nonché (..) della sudditanza, psicologica ingenerata nella Lattanzi dal promotore anziano, …, dipendenza avallata peraltro dall’Istituto Sanpaolo Invest” con lettera di “Inserimento in struttura risorsa Lattanzi Graziella” del 10.7.1997 allegata alle deduzioni medesime;

– che “i fatti contestati riguardano clienti tutti dipendenti della … e aderenti tutti al programma …, e che i contatti avvenivano in un unico locale messo a disposizione della società onde è intuibile che i clienti facessero capo (per chiedere chiarimenti o informazioni) all’unico promotore che (…) si trovava presente con una conseguente ed involontaria commistione nella trattazione dei casi”;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative, in esito all’istruttoria svolta e stante la documentazione in atti, le contestazioni formulate a carico della Sig.ra Lattanzi si considerano accertate, ciò in quanto:

– lo stesso promotore ha ammesso di avere attuato una gestione sistematica di una pluralità di clienti affidati ad altro promotore, da cui risultano essere state poste in essere le violazioni dei limiti dell’incarico conferito dall’Intermediario e delle procedure di assegnazione dei clienti, nonché delle disposizioni in materia di obblighi di consegna ai clienti di copia delle dichiarazioni redatte ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, di obblighi di informativa agli investitori e di verifica dell’identità dei medesimi;

– né le argomentazioni difensive risultano idonee ad indurre ad una diversa configurazione dei fatti ascritti sulla base delle seguenti considerazioni;

– l’assunto di avere agito in buona fede, secondo modalità implicitamente avallate dall’Intermediario in quanto condivise con altri promotori posti in posizione gerarchica sovraordinata, non può assumere rilevanza essendo le medesime senz’altro precluse dalle regole di comportamento che presidiano i rapporti promotore-cliente;

– irrilevante è anche l’ulteriore argomentazione per cui le violazioni compiute dalla Sig.ra Lattanzi attengono a profili “formali” del rapporto promotore-cliente, non essendo dubbio che l’inosservanza reiterata e protratta nel tempo delle regole di presentazione e interazione con i clienti sia tale da compromettere in maniera significativa l’affidabilità del promotore, anche a prescindere dalla concreta verificazione di un danno in capo agli investitori;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria, per un periodo di due mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 58/1998, posto che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 4 e 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di violazione degli obblighi informativi nei confronti dei clienti e omessa verifica dell’identità dei medesimi;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 4 e 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata consegna della dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. a), del citato Regolamento n. 16190/2007;

– le condotte rilevate difformi dall’incarico conferito dall’Intermediario e dalle procedure di assegnazione dei clienti costituiscono violazione della normativa di riferimento (violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza) e non sono assoggettate ad una specifica sanzione;

– nel caso di specie occorre tenere conto, quali elementi attenuativi della gravità delle violazioni accertate, delle seguenti circostanze:

•il promotore ha tenuto nel corso del procedimento sanzionatorio un comportamento collaborativo e trasparente;

•non risulta che dagli stessi fatti il promotore abbia tratto alcun vantaggio patrimoniale;

•il promotore, in relazione agli stessi fatti, è stato già sospeso dall’Intermediario per un periodo di quattro settimane;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

La Sig.ra Graziella Lattanzi, nata il 9 settembre 1965 a La Spezia e residente […in provincia di La Spezia…], è sospesa per il periodo di due mesi dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

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