Promotori – I conti non tornano, radiato ex Fideuram

Tratto dal sito Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 9636 dell’11 dicembre 1995, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Gianluigi Valenti, nato a Piacenza il 22 settembre 1972 e residente in [… provincia di Piacenza …];

VISTE le note del 29 luglio 2009 e del 3 novembre 2009, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità poste in essere dal sig. Gianluigi Valenti nell’esercizio dell’attività professionale di promotore finanziario;

CONSIDERATO che dalla segnalazione dell’Intermediario e dalla relativa documentazione trasmessa a supporto è emerso che il sig. Valenti, come evidenziato nella dichiarazione rilasciata dal medesimo promotore all’Intermediario in data 16 marzo 2009, ha posto in essere le seguenti irregolarità:

1. ha predisposto i seguenti rendiconti non rispondenti al vero nei confronti della cliente sig.ra …:

Data rendiconto

Controvalore indicato dal promotore

Controvalore effettivo

Differenza

Giugno 2008

162.070,87

83.290,89

78.779,98

Ottobre 2008

161.815,53

69.465,48

92.350,05

2. ha effettuato n. 49 operazioni in strumenti finanziari tramite l’apposizione di firme apocrife dei clienti sig.ri …, …, …, …, come risultanti dall’allegato che costituisce parte integrante della lettera di contestazioni;

3. ha registrato nei sistemi informatici dell’Intermediario, nel periodo compreso tra il 12 novembre 2008 e il 28 novembre 2008, n. 75 questionari inerenti al profilo di rischio e relativi ad altrettanti clienti senza aver preventivamente fatto compilare e firmare la necessaria modulistica;

VISTA la nota del 12 febbraio 2010, notificata in data 21 febbraio 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori, avuto riguardo ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Valenti la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per aver egli:

– consegnato ad una cliente rendicontazioni non rispondenti al vero;

– effettuato operazioni in strumenti finanziari senza il preventivo consenso dei clienti;

– apposto firma apocrifa sulla modulistica relativa alle operazioni in strumenti finanziari citate al punto precedente;

– proceduto alla registrazione informatica dei profili di rischio di alcuni clienti senza aver preventivamente fatto compilare e firmare la modulistica relativa;

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2010 il promotore finanziario è stato audito, conformemente alla richiesta formulata dal medesimo con nota del 5 marzo 2010 e che nel corso di tale audizione il sig. Valenti ha dichiarato quanto segue:

– in merito alla predisposizione di rendicontazioni non rispondenti al vero, di aver elaborato le predette rendicontazioni con il fine di celare le perdite maturate, sperando in un futuro recupero di valore dei titoli oggetto di investimento;

– con riguardo, invece, all’apposizione di firme apocrife sulla modulistica relativa ad operazioni in strumenti finanziari, di aver apposto personalmente le firme sulla predetta modulistica dietro specifica richiesta dei clienti per venire incontro a loro necessità personali e che tale modus operandi rientrava nella prassi operativa instauratasi nell’ambito della consolidata relazione con la clientela;

– con riferimento alla registrazione informatica dei profili di rischio di alcuni clienti senza aver preventivamente fatto compilare dai medesimi la modulistica relativa, che anche tale situazione è da attribuirsi alla prassi operativa caratterizzante il rapporto di relazione con la clientela;

– in merito alla contestazione relativa all’apposizione di firme apocrife, che la falsificazione delle firme sia da ritenersi un falso innocuo stante il fatto che tutte le operazioni erano comunque state tacitamente accettate dai clienti e che gli stessi non avevano manifestato alcuno rilievo dopo aver preso visione delle rendicontazioni ufficiali correttamente inoltrate ai loro domicili di corrispondenza;

– di non aver tratto alcun tipo di beneficio economico dalla predetta operatività irregolare, di aver rassegnato le dimissioni da Banca Fideuram S.p.A. e di non voler più esercitare l’attività di promotore finanziario in futuro, precisando, altresì, di aver rinunciato all’indennità di portafoglio (pari a circa € 60.000) a lui spettante, con l’intesa che sarebbe servita a ripianare eventuali perdite dei clienti;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 7 settembre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;

VISTA la nota del 13 settembre 2010, pervenuta il 4 ottobre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Valenti l’avvio della parte istruttoria, della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

CONSIDERATO che, durante tale fase istruttoria, il sig. Valenti non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 gennaio 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto definitivamente accertate tutte le violazioni ascritte al sig. Valenti. Il medesimo promotore ha, infatti, ammesso di aver consegnato false rendicontazioni alla clientela, di aver apposto firme apocrife sulla modulistica relativa alle operazioni in strumenti finanziari e di aver proceduto alla registrazione informatica dei profili di rischio di alcuni clienti senza aver preventivamente fatto compilare e firmare la modulistica relativa; al riguardo le giustificazioni addotte dal promotore in sede di audizione volte ad asserire la sussistenza di prassi condivise dai clienti in merito all’apposizione di firme apocrife e alla mancata profilatura della clientela non sono idonee a confutare gli addebiti contestati, posto che l’eventuale consenso del cliente non vale ad elidere l’antigiuridicità delle violazioni degli obblighi di condotta in esame, in quanto tali obblighi sono posti a tutela di interessi generali e, pertanto, non disponibili dalle parti;

B) relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 5 e 7, del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: contraffazione della firma dei clienti, comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero e perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;

– per la registrazione informatica dei profili di rischio dei clienti senza aver preventivamente fatto compilare dai medesimi la relativa modulistica non è prevista una specifica sanzione;

– le gravi violazioni della normativa di settore di cui sopra, per le modalità fraudolente delle condotte illecite accertate e la pluralità di risparmiatori coinvolti, hanno definitivamente compromesso l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Gianluigi Valenti, nato a Piacenza il 22 settembre 1972 e residente a [… in provincia di Piacenza …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziati.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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