Promotori – Rendiconti e firme false, radiato ex Azimut


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13450 del 19 febbraio 2002, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Massimo Mazzone, nato a Cinigiano (GR) il 1° luglio 1954 e … residente in […omissis…];

CONSIDERATO che, con note del 18 novembre 2009, 12 gennaio 2010 e 25 gennaio 2010, Azimut Consulenza per Investimenti S.I.M. S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità poste in essere dal sig. Massimo Mazzone, nell’esercizio dell’attività professionale di offerta fuori sede e in danno dei coniugi … ed …, clienti al medesimo assegnati;

CONSIDERATO che, in particolare, dalla documentazione trasmessa dall’Intermediario a sostegno della propria segnalazione è emerso che il sig. Mazzone ha:

– prodotto e consegnato ai predetti investitori i seguenti rendiconti riportanti informazioni non rispondenti al vero:

Cliente

Dossier titoli

Data
rendiconto

Valore
fittizio in €

Valore reale
in €

Differenza in €

04/07/2005

59.617,19

55.962,68

-3.654,51

04/01/2006

64.929,31

57.164,07

-7.765,24

07/02/2007

53.686,12

43.485,25

-10.200,87

27/07/2007

52.896,14

43.111,59

-9.784,55

10/03/2008

51.428,48

42.463,51

-8.964,97

04/07/2005

477.573,36

397.016,53

-80.556,83

04/01/2006

478.753,25

402.410,04

-76.343,21

07/02/2007

409.410,51

330.240,91

-79.169,60

27/07/2007

410.136,74

333.865,95

-76.270,79

10/03/2008

402.627,20

263.690,10

-138.937,10

17/07/2008

408.094,70

249.458,52

-158.636,18

– contraffatto le firme dei medesimi clienti sulle seguenti disposizioni inerenti ad operazioni di investimento/disinvestimento in strumenti finanziari:

Operazione

Strumento finanz.

N. contratto

Data

Importo in €

Rimb. parz.

Azimut Protezione

19/07/2005

15.000,00

 

Switch

Azimut Protezione

in Azimut Trend

 

 

25/07/2005

 

336.205,60

Rimb. parz.

Azimut Trend

02/02/2006

20.000,00

Rimb. parz.

Azimut Trend

01/08/2006

20.000,00

Rimb. parz.

Azimut Trend

20/12/2006

10.000,00

 

Rimb. parz.

Azimut Trend America

Azimut Trend Pacifico

 

 

02/02/2007

 

56.193,14

Rimb. parz.

Azimut Trend

27/03/2008

10.000,00

Rimb. parz.

Azimut Trend

21/07/2008

12.000,00

Rimb. parz.

Azimut Trend

26/01/2009

20.000,00

Rimb. parz.

Azimut Trend

25/05/2009

30.000,00

– contraffatto le firme dei citati clienti sul contratto dI consulenza con collocamento n. … e sulla scheda MiFID inerente al profilo di rischio, entrambi datati 17 giugno 2008;

VISTA la nota del 9 marzo 2010, notificata il successivo giorno 11, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori ha contestato al sig. Massimo Mazzone, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell’art. 107 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere egli: i) eseguito operazioni non autorizzate dai clienti; ii) contraffatto sottoscrizioni degli investitori in calce a modulistica contrattuale; iii) comunicato e trasmesso alla clientela documenti contenenti informazioni non rispondenti al vero;

VISTA la nota del 7 aprile 2010, con la quale il sig. Mazzone ha presentato deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione ed in cui, dopo aver preliminarmente fornito piena e totale ammissione di responsabilità con riferimento a quanto ascrittogli, ha affermato:

  • di non aver mai, nel corso degli anni di esercizio dell’attività di promotore finanziario, posto in essere comportamenti integranti ipotesi di violazione della normativa Consob;
  • di non aver avuto finalità di lucro ovvero appropriative nell’operatività posta in essere nei riguardi dei clienti e, anzi, di aver sempre agito in ossequio a loro specifiche richieste disposte il più delle volte per le vie brevi;
  • che le rendicontazioni non conformi prodotte e consegnate ai sig.ri … e … hanno avuto come unico fine quello di limitarne l’emotività ed, in taluni casi, l’aggressività verbale;
  • che la falsificazione delle firme dei sopra citati clienti non è stata oggetto di specifico reclamo da parte degli interessati, ma è stata ammessa dal deducente stesso nel corso di un colloquio avvenuto alla presenza di alcuni testimoni al fine di mantenere un atteggiamento il più possibile collaborativo e trasparente con riguardo alla vicenda in esame;
  • di essersi attivato al fine di concordare con i risparmiatori coinvolti una soluzione transattiva e risarcitoria;
  • che l’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza dei clienti è sempre stato corretto e tempestivamente aggiornato e che gli stessi hanno quindi sempre ricevuto la documentazione ufficiale prodotta dall’intermediario;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 1° ottobre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore, stanti le risultanze istruttorie acquisite al procedimento e le deduzioni formulate dall’interessato;

VISTA la nota del 7 ottobre 2010, pervenuta il successivo giorno 12, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Mazzone l’avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

VISTA la nota del 28 ottobre 2010, con la quale il sig. Mazzone ha fatto presente di a er rassegnato le dimissioni dal mandato conferito da Azimut Consulenza per Investimenti S.I.M. S.p.A. dal 1° luglio 2010 e di aver successivamente richiesto la cancellazione dall’Albo unico dei promotori finanziari;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto definitivamente accertate le responsabilità del sig. Mazzone in ordine a tutte le violazioni contestategli, che risultano confermate dalla copiosa e convergente documentazione acquisita agli atti, tra cui le dichiarazioni confessorie rese dal promotore, sia di fronte all’Intermediario, sia nel corso del procedimento sanzionatorio;

B) relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 5 e 7, del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: i) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; ii) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; iii) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

– le gravi e reiterate violazioni della normativa di settore di cui sopra, per le modalità fraudolente delle condotte illecite accertate e gli ingenti danni cagionati, hanno definitivamente compromesso l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Massimo Mazzone, nato a Cinigiano (GR) il 1° luglio 1954 e … residente in [… omissis …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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