Promotori – Troppe irregolarità, radiata ex Mediolanum

tratto da Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998, disciplinante l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 10971 del 21.10.1997, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finanziari della Sig.ra Maria Rita Valenti;

VISTE le note del 13 agosto 2009, del 15 ottobre 2009 e del 4 gennaio 2010, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato alla Consob alcune ipotesi di violazioni poste in essere dalla Sig.ra Maria Rita Valenti nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario nei confronti dei clienti sig.ri …, …, …, …, …, …; in particolare, l’Intermediato con le predette note ha comunicato quanto segue:

1. la sig.ra …, tramite denuncia – querela presentata dinanzi ai Carabinieri di Fabbrica di Roma (VT) in data 27.08.2009 ha disconosciuto la propria sottoscrizione sui seguenti moduli, che sarebbero stati compilati e controfirmati dal promotore:

1. richiesta di apertura di credito del 27.10.2008;

2. rinnovo di richiesta di apertura di credito del 02.07.2009 relativo al fido indicato al punto precedente;

3. richiesta di “cambio convenzione” del 13.02.2006 relativa al conto corrente n. … intestato presso Banca Mediolanum S.p.A. alla predetta cliente;

•al riguardo, la sig.ra Valenti, nel corso dell’audizione tenutasi presso la sede dell’Intermediario in data 28.07.2009, ha affermato di non aver informato la sig.ra … che da un’operazione di riscatto di una polizza “Trio” intestata alla cliente sarebbe derivata una minusvalenza di € 26.000,00. La cliente si sarebbe, quindi, lamentata dell’importo liquidato e, pertanto, il promotore avrebbe richiesto un fido di € 27.000,00. Detto importo sarebbe stato accreditato a favore della sig.ra … per compensare la predetta minusvalenza,
2. il sig. … ha disconosciuto, nel questionario informativo sottoscritto in data 21.07.2009 e confermato in data 04.08.2009, la disposizione di bonifico di € 27.500,00, effettuata in data 16.07.2009 a favore della sig.ra …, che ha dichiarato di non conoscere. Tale importo è stato girato in data 17.07.09 a favore della sig.ra … che ha dichiarato, nel corso di una telefonata al Servizio Clienti in data 14.04.2009, di non conoscere la sig.ra …;

•al riguardo, il promotore ha dichiarato, nel corso della predetta audizione, di aver fatto firmare al sig. … il predetto ordine di bonifico facendogli credere che si trattasse dell’acquisto di obbligazioni “Telecom” ad alto rendimento con scadenza nel 2011. La sig.ra Valenti ha, altresì, dichiarato di aver fatto firmare alla sig.ra … il modulo di bonifico a favore della sig.ra … come “cortesia personale”, non potendo effettuare bonifici a favore dei clienti e, quindi, di aver utilizzato la sig.ra … come “tramite” per spostare la predetta somma dal conto del sig. … al conto della sig.ra …;
3 la sig.ra … ha disconosciuto, nel corso dell’incontro con l’Ufficio Ispettorato di Rete in data 14.04.2009, le disposizioni di bonifico del 28.01.2009, l’una dell’importo di € 5.465,00 a favore del sig. … e l’altra, in data 04.02.2009, dell’importo di € 6.500,00 a favore della sig.ra … . Il sig. … ha disconosciuto il bonifico ricevuto dalla sig.ra … dichiarando di non conoscerla;

•entrambi i beneficiari sono clienti del promotore, che la sig.ra … ha negato di conoscere e ai quali la sig.ra Valenti avrebbe detto che tali importi rappresentavano il rendimento dei loro investimenti;

•il promotore avrebbe, inoltre, rilasciato alla sig.ra … un rendiconto datato 16.02.2009 non rispondente al vero, in quanto recante titoli (nella specie Bulgari e Luxottica) non risultanti dalla posizione ufficiale della sig.ra … . La sig.ra Valenti avrebbe, infine, consegnato alla cliente predetta schede sintetiche relative ai contratti di assicurazione “Dipiù Sprint 7% Ter” e “Dipiù Platinum Money 2007/14” recanti informazioni non rispondenti al vero. In particolare, la sig.ra Valenti avrebbe falsificato la lettera b) del paragrafo 3. relativo agli importi liquidati periodicamente, indicando percentuali di rendimento non presenti nelle schede sintetiche ufficiali;
4. il promotore avrebbe rilasciato al sig. … un rendiconto datato 09.07.2009 non rispondente al vero, in quanto recante un contratto “Dipiù Platinum 2008” n. … che sarebbe stato sottoscritto in data 28.12.2008 per un controvalore di € 50.000,00 non risultante dalla posizione ufficiale del sig. … . Il contratto con il numero … corrisponde alla polizza “Mediolanum Alternative Fund” sottoscritta dal cliente in data 20.03.2006 ed estinta in data 11.09.2009. La sig.ra Valenti avrebbe, quindi, indicato una voce non rispondente al vero per coprire le perdite (pari appunto a € 50.000,00) subite dal sig. …;

5. la sig.ra … ha disconosciuto, nel questionario informativo sottoscritto in data 03.08.2009, le disposizioni di bonifico a favore della sig.ra … dell’importo di € 3.000,00 del 18.05.2009 ed a favore della sig.ra … dell’importo di € 1.500,00 del 17.07.2009. Parimenti la sig.ra … ha disconosciuto il bonifico ricevuto dalla sig.ra …, dichiarando di non conoscerla e di non vantare crediti nei suoi confronti;

6. il promotore ha versato in data 21.11.2008 a favore della cliente sig.ra … l’importo di € 1.000,00 tramite assegno circolare n. … tratto su ICCREA a titolo di conguaglio della cedola 2008 sulla Polizza Dipiù Sprint 06/9″ n. … . Con riguardo a quest’ultima, infatti, la sig.ra Valenti avrebbe garantito un rendimento annuo pari al 5% non rispondente al vero, poiché nella scheda sintetica ufficiale del prodotto tale importo è garantito esclusivamente per il primo anno;

VISTA la lettera del 29 marzo 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato alla Sig.ra Maria Rita Valenti la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere:

– contraffatto le firme della cliente … sui moduli indicati ai nn. 1,2,3;

– posto in essere operazioni (di cui ai predetti moduli) non autorizzate dalla predetta sig.ra …;

– distratto somme di pertinenza dei clienti …, …, …, … a favore dei clienti …, …, …, …, tramite disposizioni di bonifico;

– fornito informazioni non rispondenti al vero nei confronti del sig. …, in quanto avrebbe fatto sottoscrivere al cliente il modulo d’ordine della disposizione di bonifico citata al punto precedente, facendogli credere di sottoscrivere il modulo di acquisto di obbligazioni “Telecom”;

– fornito informazioni non rispondenti al vero alla sig.ra … alterando le schede sintetiche relative ai contratti di assicurazione “Dipiù Sprint 7% Ter” e “Dipiù Platinum Money 2007/14”;

– fornito informazioni non rispondenti al vero ai sig.ri … e … in ordine al titolo in forza del quale sono state effettuate disposizioni di bonifico a loro favore;

– rilasciato rendiconti non rispondenti al vero ai clienti … e …;

– fornito informazioni non rispondenti al vero alla sig.ra … in ordine al rendimento del prodotto sottoscritto;

CONSIDERATO che la Sig.ra Valenti è stata resa edotta, con la stessa lettera del 29 marzo 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTE le note del 6 maggio 2010 e del 29 luglio 2010, con le quali il promotore ha presentato deduzioni difensive nei termini di seguito esposti:

1) con riferimento alla cliente sig.ra …:

il promotore ha affermato che la cliente le aveva chiesto il disinvestimento del portafoglio per l’acquisto di un terreno; la sig.ra Valenti avrebbe, pertanto, fatto firmare alla sig.ra … i relativi ordini, inviandoli alla Banca il giorno seguente. La cliente, secondo il promotore, non si sarebbe informata circa l’esatto controvalore della sua posizione finanziaria, lamentandosi tuttavia con il promotore della minusvalenza maturata con il disinvestimento; il promotore, per farle reperire la disponibilità necessaria per l’acquisto (avendo la cliente già concluso il contratto preliminare di compravendita del terreno) avrebbe, dapprima, chiesto un fido (dell’importo di € 27.000,00 con i moduli indicati ai punti 1. e 2. della lettera di contestazione) ed, in seguito, avrebbe chiesto un prestito ai clienti sig.ri … e …;

al riguardo, la sig.ra Valenti ha tenuto a precisare di essere intervenuta nella predetta vicenda a titolo personale. A riprova di tale assunto, il promotore ha allegato (all. n. 3 alla nota del 29.07.2010) alle memorie difensive una scrittura privata datata 10.09.2009 con la quale la sig.ra Valenti si sarebbe surrogata nel diritto di credito (dell’importo di € 27.500,00) vantato dal sig. … nei confronti della sig.ra … in conseguenza del pagamento della citata somma da parte del promotore al sig. …;

inoltre, il promotore ha allegato (all. n. 1 nota del 29.07.2010) una denunzia – querela, presentata in data 20.02.2010 presso la Procura della Repubblica di Viterbo, nei confronti della sig.ra … per appropriazione indebita, in quanto quest’ultima si sarebbe a suo dire rifiutata di restituirle la somma (dovuta in surrogazione del sig. …);

la sig.ra Valenti ha precisato che la sig.ra … avrebbe a suo dire presentato denuncia – querela dinanzi ai Carabinieri di Fabbrica di Roma (VT), in data 27.08.2009, soltanto per evitare di pagare tale somma;

2) con riguardo al cliente sig. …:

il promotore, ribadendo il riferimento alla predetta scrittura privata del 10.09.2009, ha negato di aver fatto firmare con l’inganno documentazione contrattuale al cliente e ha sostenuto di avergli restituito le somme prestate come da accordi;

3) con riferimento alla cliente sig.ra …:

il promotore ha dichiarato che la sig.ra … le avrebbe prestato la somma complessiva di € 45.000,00 a titolo strettamente personale ed estraneo alla sua attività di promotore finanziario (data l’amicizia di lunga data); di tale somma € 5.500,00 sono stati versati dalla sig.ra …, su indicazione del promotore, al sig. … ed € 6.500,00 alla sig.ra … . A riprova di tale assunto, il promotore ha allegato (all. n. 4 alla nota del 29.07.2010) alle predette memorie difensive una scrittura privata datata 09.12.2009 con la quale la sig.ra Valenti si sarebbe surrogata nel diritto di credito (dell’importo di € 45.000,00) vantato dalla sig.ra … nei confronti della sig.ra … e del sig. … in conseguenza del pagamento della somma anzidetta da parte del promotore alla sig.ra …;

la sig.ra Valenti ha negato di aver consegnato alla cliente rendiconti non rispondenti al vero, sostenendo che si sarebbe trattato di prospetti di ipotesi di nuovi investimenti ed in particolare dei titoli “Bulgari” e “Luxottica”, che sarebbero stati monitorati personalmente dalla cliente al fine di un eventuale acquisto, rispetto al quale il promotore non le avrebbe fornito indicazioni o consigli;

il promotore ha sostenuto di aver consegnato alla cliente le schede ufficiali al momento della sottoscrizione del contratto ed ha precisato che le schede alterate in possesso dell’Ufficio Ispettorato dell’intermediario sarebbero state inviate erroneamente dal marito della sig.ra Valenti ad un amico della sig.ra …;

4) con riferimento al cliente sig. …:

il promotore ha negato di aver consegnato rendiconti non rispondenti al vero ed ha affermato che il cliente consultava regolarmente la sua posizione tramite internet; ha sostenuto, inoltre, che il bonifico disposto dalla sig.ra … sarebbe stato un “omaggio” al cliente per la sua fedeltà e per le referenze fornite al promotore dal cliente, imprenditore di successo;

5) con riferimento alla cliente sig.ra …:

la sig.ra Valenti ha affermato che la cliente sarebbe stata a conoscenza dei bonifici a favore delle clienti … e …; ha precisato, altresì, che queste ultime avrebbero restituito alla sig.ra … le somme ricevute;

6) con riferimento alla cliente sig.ra …:

il promotore ha negato di aver garantito verbalmente e per iscritto rendimenti diversi da quelli previsti dal contratto; la somma versata sul conto corrente della cliente tramite l’assegno menzionato nella nota di contestazione sarebbe appartenuta alla cliente e non avrebbe alcun collegamento con la polizza;

VISTA la nota del 12 ottobre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig.ra Valenti;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione, ad eccezione della contestazione relativa alla comunicazione di informazioni e alla trasmissione di documenti falsi alla cliente sig.ra …;

VISTA la nota del 14 ottobre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Sig.ra Valenti l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

CONSIDERATO che, in tale fase procedimentale, la sig.ra Valenti non si è avvalsa di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 14 marzo 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto:

– accertata la contestazione relativa alla contraffazione delle sottoscrizioni della sig.ra … sui moduli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera di contestazione, in considerazione delle dichiarazioni rese dal promotore in sede difensiva. Infatti, nella prima nota deduttiva del 6 maggio 2010 la sig.ra Valenti afferma quanto segue: “la sig.ra … è venuta a casa mia (…) dicendomi che doveva vendere i suoi investimenti perché doveva comprare un terreno (…) in seguito ha cominciato a tempestarmi di telefonate per sapere che fine avessero fatto i suoi soldi accusandomi di tutto; (…) vista l’amicizia, ho pensato di aiutarla chiedendo questo fido”. Il fido cui il promotore fa riferimento è la richiesta di apertura di credito di cui ai moduli sopraddetti. In altri termini, quindi, il promotore ha ammesso di aver chiesto il fido per la cliente, ammettendo implicitamente di aver contraffatto sulla relativa modulistica le sottoscrizioni della sig.ra …;

– accertata la contestazione relativa all’esecuzione di operazioni non autorizzate dalla cliente . ., in quanto le deduzioni formulate dal promotore al riguardo non sono idonee a rimuovere la contestazione dell’addebito. Le scritture private allegate alle memorie difensive, infatti, risultano irrilevanti rispetto all’integrazione della condotta contestata, che consiste nel compimento, da parte del promotore, senza l’autorizzazione della cliente, delle operazioni indicate nella lettera di contestazione (ossia la richiesta di apertura di credito del 27.10.2008, il rinnovo di richiesta di apertura di credito del 2.7.2009 relativo al predetto fido e la richiesta di “cambio convenzione” del 13.2.2006 relativa al conto corrente n. … intestato presso Banca Mediolanum S.p.A. alla cliente). Dalle predette scritture non risulta sia stato prestato dalla sig.ra … il consenso alle operazioni anzidette. Al contrario, la sig.ra … ha disconosciuto le operazioni dapprima nel corso di un colloquio telefonico con Banca Mediolanum in data 14.4.2009 e, successivamente, nella denuncia -querela presentata in data 27.8.2009 dinanzi ai Carabinieri di Fabbrica di Roma (VT);

– accertata anche la contestazione relativa alla distrazione di somme. Al riguardo, occorre anzitutto considerare che le scritture private, allegate dal promotore a discarico, riguardano solo alcuni dei clienti coinvolti nelle movimentazioni anomale, restando esclusi i sig.ri …, …, …, … e … . Con particolare riguardo alla cliente …, si precisa, altresì, che le affermazioni rese dal promotore in sede di deduzioni (secondo cui la cliente sarebbe stata al corrente dei bonifici) non risulta supportata da alcuna documentazione probatoria atta a superare le dichiarazioni di disconoscimento dei bonifici rese dalla cliente nel questionario informativo di Banca Mediolanum S.p.A.; inoltre, la distrazione di somme risulta comprovata sia dalle dichiarazioni di disconoscimento dei bonifici avvenute telefonicamente in data 14.4.2009 per i sig.ri …, … e …, sia tramite i questionari informativi di Banca Mediolanum S.p.A. in data 3.08.2009 per la sig.ra … e in data 4.08.2009 per il sig. …, sia dalle dichiarazioni confessorie rese dal promotore in data 28.7.2009;

– solo in parte accertata la contestazione relativa al rilascio di informazioni e documenti non rispondenti al vero, atteso che:

a. nei confronti dei sig.ri …, …, … e … le deduzioni del promotore risultano contraddette dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dal promotore in sede di audizione e dalle risultanze dei questionari sottoscritti dai clienti;

b. con particolare riferimento al sig. …, la deduzione difensiva del promotore è priva di riscontri documentali. Il rendiconto non rispondente al vero stampato dal promotore in data 13.7.2009 (all. n.8 alla nota di Banca Mediolanum S.p.A. del 15.10.2009) comprova, invece, l’irregolarità contestata;

c. con particolare riguardo alla sig.ra …, la deduzione secondo cui si tratterebbe di prospetti di ipotesi di nuovi investimenti risulta infondata alla luce del tenore del documento intitolato “dossier titoli”, assimilabile (per caratteri usati e tipo di dati indicati) ad un rendiconto inerente alla consistenza del portafoglio d’investimenti e non ad un prospetto di nuovi investimenti;

d. sempre con riferimento alla sig.ra …, la violazione deve considerarsi accertata in quanto la deduzione del promotore circa l’invio delle schede alterate per errore ad un amico della cliente non è corredata da alcun riscontro documentale;

– nei confronti della sig.ra …, invece, le deduzioni del promotore sono assistite da fatti circostanziati, anche in termini di ordine temporale, tali da non consentire di ritenere pienamente accertata l’irregolarità contestata, che, quindi, deve ritenersi superata;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’albo, posto che:

– ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998 la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari, tra le altre, la sanzione della radiazione dall’Albo;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4), n. 5) e n. 7) del proprio regolamento n. 16190 del 29/10/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori (nel cui ambito è riconducibile l’accertata distrazione di somme della clientela), di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di compimento di operazioni non autorizzate dai clienti;

– la reiterazione delle condotte illecite da parte del promotore e l’entità delle disponibilità liquide distratte, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati e dei clienti coinvolti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

La Sig.ra Maria Rita Valenti, nata a Civita Castellana (VT) il 28.05.1969 e … residente in […provincia di Viterbo…], è radiata dall’albo dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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